Tax court dismissed appeal as tax dispute extinguished by simplified settlement procedure under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer successfully utilized the simplified settlement procedure established by D.L. 119/2018. The Revenue Agency confirmed the taxpayer's submission of the required documentation and payment, noting that no party requested a hearing within the statutory deadline. Consequently, the court ruled the process terminated by operation of law, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation process extinguishes automatically upon the expiration of the deadline for requesting a hearing if the taxpayer has completed the simplified settlement procedure and paid the due amount, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22632/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Crab Holding Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Toti S. Musumeci, Stefano Altara e Eva Desana, con domicilio eletto in Roma, largo Messico, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Federico Tedeschini; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 282/7/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T7G030103365/2013.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 1.19 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Presidente DEPOSITATO IN CANCE ERIA i 4 SEI 72, it_ C