Italian tax court declares process extinguished due to failure to request settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement hearing by December 31, 2020. The plaintiff and defendant failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018, which automatically terminated the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended by expiration of the statutory term, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 d.l. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: If parties fail to request a settlement hearing within the prescribed deadline, the tax litigation process is automatically extinguished by expiration of the term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 28282/2018 R.G. proposto da Ambra di Gianni Malevolti & C. sas, Cosi Roberto, Collini Susanna e Gandolfo Filippo, rappresentati e difesi dall'Avv. Philip Laroma, con domicilio eletto presso la casella di posta elettronica certificata del predetto difensore: ohiliplaromaiezzi@pec.ordineavvocatifirenze.it ; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 382/3/2018, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T8B010302101, T8B010302104, T8B010302105, T8B010304656, T8B010304664, T8B010304668, T8B020302032 e T8B020304640.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO non