Tax court process extinguished due to failure to request hearing by December 31, 2020, under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The Congregation of Sisters challenged a regional tax commission decision regarding a simplified tax definition, while Roma Capitale argued the process should continue. The court ruled that without a specific request for an audience, the statutory time limit expired, terminating the case and assigning costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished if the parties fail to request a hearing within the prescribed deadline, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 22456/2018 R.G. proposto da Casa Generalizia della Congregazione delle Suore dell'Adorazione del Sacro Cuore di Gesù, rappresentata e difesa dall' Avv. Greatti Ugo, con domicilio eletto in Roma, largo dei Lombardi, n. 4, presso lo studio di quest'ultimo; contro .nRoma Capitale,Iton sede in Roma, in persona della Sindaca pro tempore, domiciliata in Roma, 1 --T- !ia del Tempio di Giove, n. 21, presso l'Avvocatura Capitolina, che la rappresenta _e difende;---, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 359/2/18, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. 141000244 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma i 1/20 2- 2 Il Presi DEPOSITATO IN CANCELLERIA — oggi. j 4.5E1102