Tax appeal dismissed as process extinguished by accelerated settlement deadline passage under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished after the statutory deadline for accelerated settlement passed without a formal request to continue proceedings. The plaintiff, Guido Guida, had filed an appeal against a regional tax commission decision, while the tax agency submitted a request for simplified settlement. The court ruled that since no party requested a hearing within the specified timeframe, the litigation terminated automatically, leaving the plaintiff responsible for advanced costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes automatically if the deadline for requesting a hearing passes without such a request, and the party who advanced costs bears the expenses.
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ETO sul ricorso iscritto al n. 17543/2018 R.G. proposto da Guida Guido, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Maria Pietrosanti, con domicilio eletto in Roma, via Domenico Chelini, n. 5, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, n. 617/18/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RC41006738.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e si è provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma