Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the tax authority failed to file the necessary request under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, leading to the automatic expiration of the proceedings. Consequently, the court ruled that the process terminated by law, leaving the costs to the party who had previously advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When parties fail to request a hearing within the statutory period for tax appeal extinguishment, the proceedings terminate automatically, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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ETO sul ricorso iscritto al n. 26814/2016 R.G. proposto da Lo Porto Filippo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Balbi, con domicilio eletto in Roma, via Fratelli Ruspoli, n. 2, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente '5({, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2237/21/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 097802014000364080000.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha antiCipate.
DICHIARA E