Italian tax court dismisses appeal when tax dispute extinguishes due to lack of settlement request by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision. The underlying tax dispute extinguished on December 31, 2020, because neither party filed a settlement request within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the procedural process terminated and the costs remained with the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a tax dispute extinguishes due to the lapse of the settlement request deadline, the process terminates and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 27873/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Pasta Lensi S.r.l. con unico socio, rappresentata e difesa dagli Avv. Angelo Ciavarella e Vittorio Ciavarella, con domicilio eletto in Roma, via Beethoven, n. 52, presso lo studio dell'Avv. Rita Imbroscia; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 2715/65/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
T9H03A401530 - T9H03A402401. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del dl. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA E