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Decreto — n. 26877/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 26877/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline. The taxpayer and former partners challenged a regional commission decision regarding tax definitions, but the law mandated a specific timeframe for requesting proceedings. Since no request was filed by December 31, 2020, the legal process terminated automatically, leaving the advance costs to the party who paid them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties fail to request a hearing within the prescribed term, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax procedure extinction statutory time limit request for hearing advance costs allocation automatic termination sottrazione di un contributo rettifica delle detrazioni esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 14673/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Cornero Walter, Allasia Giuseppe e Stella Giovanni, in qualità di ex soci di Progetto Casa S.a.s. di Cornero Walter e C., rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Rava, con domicilio eletto in Roma, via Ludovisi, n. 36, presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Barbieri; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 306/36/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T7S010102953/2012, T7S010102954/2012, T7S010102955/2012 e T7S020102793/2012.

Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINT