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Decreto — n. 26875/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit under Article 6 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 26875/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request for hearing fixation under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process extinguishes by lapse of time if no request for hearing fixation is filed within the prescribed period, terminating the proceedings and leaving costs with the anticipator.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment statutory time limit hearing fixation request D.L. 119/2018 procedural costs allocation lapse of time tax dispute termination contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 6839/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Rossi Cristian, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Igor Curallo e Vittorio Cirotti, con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, n. 1, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1178/6/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T7J01N800013/2013 e T7301N803739/2012.

Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma si O