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Decreto — n. 26846/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax procedure expired due to lack of settlement request by December 2020.

Numero d'incarto Decreto — n. 26846/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The appellant challenged a regional commission's decision regarding specific tax assessment documents, arguing for a simplified settlement process. The court ruled that without a formal request for settlement within the statutory period, the legal process terminated automatically, leaving the party who advanced costs to bear those expenses.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: If no settlement request is filed by the statutory deadline, the tax procedure extinguishes automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement process statutory deadline expiration tax assessment documents procedural termination procedura giudiziaria tributaria assistenza amministrativa fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
-'delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 2450/2017 R.G. proposto da OFZ Sri, Zecchinato Luigino, Zecchinato Claudio, Zecchinato Franco, Zecchinato Lorenzo, Zecchinato Roberto e Zecchinato Sergio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Loris Tosi e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 791/24/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T65010601299, T65010601304, T6S010601466, T6S010601467, T65010601468, T6S010601469, T65010601470, T65010601499, T6S010601501, T65010601504, T65010601506, T65030601260, \b T6S030601300, T6S030601346, T6S030601348, T6S070601374, T65070601376, T65010601471 e T65C00600672.

Mit Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata /2i. -'delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 1:19 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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