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Decreto — n. 26843/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to missed deadline for simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 26843/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The plaintiffs, representing Homes Casa and related entities, challenged tax assessments before the Veneto Regional Tax Commission, while the Revenue Agency defended the impositions. The court ruled that the failure to file the required request within the specified period automatically terminated the proceedings, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished by the expiration of the deadline for requesting the simplified settlement procedure, unless the parties subsequently request a hearing to continue the trial.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement deadline Revenue Agency dispute procedural time limit tax litigation termination assistenza amministrativa fiscale contenzioso tributario accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
259 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata 22) della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
259 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata 22) della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 18564/2015 R.G. proposto da Homes Casa S.p.A., Honnes Holding S.r.I., Dalla Betta Roberto, Dalla Betta Massimo e Ghizzo Adriana, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Loris Tosi e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 517/19/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T6X01CG04259/2011, T6X01CG04260/2011, T6X01CG04261/2011, T6X01CG04446/2011, T6X01CG04451/2011, T6X01CG04452/2011, T6X03CG03305/2011, T6X03CG03310/2011, T6X080303306/2011 e T6X08CG03312/2011. 259 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata 22) della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del dl. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO N CANCELLEM