Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under Art. 6 DL 119/2018. Parties failed to request hearing extension. Costs remain with advance payer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to utilize the simplified settlement procedure provisions within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.; If parties fail to request a hearing extension within the statutory deadline for simplified tax settlement, the process extinguishes automatically, and costs remain with the advance payer.
Parole chiave
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DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11692/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Lauri Carmine, rappresentato e difeso dall'Avv Alessandro Voglino, con domicilio eletto in Roma, via F. Siacci, n. 4, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio Sezione staccata di Latina n. 6611/39/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RC4050501858.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Il Pres\iyét____ DEPOSITATO IN CA LEflIA oggi, 1 SET 102 Ca