Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 26829/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished by statutory time limit under 2018 decree Article 6.13.

Numero d'incarto Decreto — n. 26829/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished due to the expiration of a statutory deadline. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2015, but neither party filed a request for settlement or objection by December 31, 2020, as required by the 2018 tax reform decree. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by time lapse if no settlement request is filed within the prescribed period, and costs remain with the anticipator.

Parole chiave

Generato dall'IA
process extinction statutory time limit tax litigation settlement request cost allocation procedural termination Italian tax law tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista l-a documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 19842/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Vallicelli William, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Paglianì, con domicilio eletto presso la casella Pec: avvgiorgiopagliani@cnfoec.it in uso al predetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 213/02/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THH019T04450/2012.

Vista l-a documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3/gÌzo 2. Il Presiclirn, DEPOSITATO IN CANb1LEfllA oggi, 13 SET 20 Il Ca !bere