Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the deadline of December 31, 2020. The Regional Tax Commission had previously ruled on the matter, but the statutory time limit for requesting a hearing had passed without action. Consequently, the court applied the law stating that proceedings automatically terminate when this specific deadline expires.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The proceeding is extinguished if the parties fail to request a hearing within the prescribed term, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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CRETO sul ricorso iscritto al n. 6472/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Fdscassovitti Nicola quale curatore dell'eredità giacente dell'Avv. Fiore Ottorino e la Signora Della Notte Stellina, rappresentatP e difesg dagli Avv. Maurizio De Lorenzi e Giuseppe Tinelli, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Severini, n. 54, presso lo studio di quest:ultimo; tiat Sf() vverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia Sezione staccata di Leccce n. 281/22/2016, pronunciata con riferimento all'atto n. 05920090009320648000.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Il Presi 9ze,_ DEPOSITATO IN CAHCLLERIA oggi, 1 3 S E I 202