Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The appellant, Condor 2005 S.r.l., challenged a regional tax commission decision regarding a simplified tax definition procedure, while the respondent, Roma Capitale, argued the process ended automatically. The court ruled that since no request for an extension was filed by December 31, 2020, the proceedings terminated by operation of law, leaving any advanced costs to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax appeal process extinguishes automatically upon the expiration of the statutory deadline if neither party requests a hearing extension, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10915/2018 R.G. proposto da Condor 2005 S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Giorgio Pozzi e Giampiero Tasco, con domicilio eletto in Roma, via Antonio Gramsci, n. 54, presso lo studio legale tributario "Tasco & Associati"; contro Roma Capitale, in persona della Sindaca pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi, con domicilio eletto negli Uffici dell'Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6167/16/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 662089324.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma (M:02 2 Il Presi nt2, • DEPOSITATO IN CA LLER!A oggi, .1.351.1.192 H