Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 26794/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 26794/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the tax authority failed to file the necessary application under Article 6 of the 2018 decree, leading to the automatic expiration of the process. Consequently, the court ruled that the procedural time limit had passed and the case was terminated without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by time lapse if parties do not request a hearing within the prescribed period, terminating the litigation without prejudice to cost allocation.

Parole chiave

Generato dall'IA
process extinction statutory time limit tax procedure hearing request automatic expiration contenzioso tributario crescita in giudicato della tassazione lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1058/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Credemleasing S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Severina Di Comite e Nicola Pagnotta, con domicilio eletto in Roma, viale Carso, n. 71, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 2011/01/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 971V000448.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DrIPOSITATO i •ILET,