Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018 Article 6.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to utilize the simplified settlement procedure mandated by Article 6 of D.L. 119/2018. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation process extinguishes automatically upon the expiration of the deadline for requesting a hearing under the simplified settlement procedure, unless the parties explicitly request a hearing to declare extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22402/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Ori Martin Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Gino Mainardi, con domicilio eletto in Roma, in Piazza della Croce Rossa n. 2, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Troiano; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 512/36/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TMB035D01021/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DE P OSI TAT