Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6, paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018. The Agency of Revenue sued Floria S.r.l. regarding tax assessments, but the court noted no request for hearing was filed by December 31, 2020. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; The tax appeal process is extinguished by the expiration of the term for requesting a hearing, unless the parties subsequently request the fixing of the hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 7518/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,-presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Floria S.r.l. unipersonale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Miccinesi e Francesco Pistolesi, con domicilio eletto in Roma, viale Liegi, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Marcello Clarich; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1572/13/14, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. R5VCR0100003/2010 e T8KCRTM00027/2010.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma fd22 DEPOSITATO INIL CANOE!: