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Ordinanza — n. 26756/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to settlement agreement and lack of interest to continue proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26756/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer unilaterally withdrew the lawsuit following a simplified settlement procedure. Although the taxpayer initially requested dismissal of the appeal, the court ruled that such withdrawal only renders the appeal inadmissible if not notified to the opposing party, which was not done here. Consequently, the appeal was dismissed without a decision on costs, as the settlement agreement absorbed the litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 3 del d.l. n.119 del 2018; Art. 380 bis c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal does not extinguish the proceedings unless notified to the counterparty, but it reveals a lack of interest and renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal simplified settlement procedure lack of interest to continue inadmissibility of appeal litigation costs absorption ripresa dell'imposta sul valore aggiunto esenzione dall'IVA crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 3 del d.l. n.119 del 2018
Art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13923 del 22/05/2019
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016
654263 - 01; con- forme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25887/2015 R.G. proposto da BELVEDERE S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresen- tante p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Gobbi, elettiva- mente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniele Cirulli in Roma Via Lucrezio Caro 50; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lom- .1%.D___Efagui,2 bardia n. 1297/27/2015, emessa Osi marzo 2015 e depositata il 31 _J marzo 2015. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 6 luglio 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza n. 1297/27/15 depositata in data 31 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate proposto avverso la sentenza n. 1849/40/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano la quale aveva accolto il ricorso introduttivo della società Belvedere S.r.l. Uni- personale.

2. Il giudice di prime cure, a sua volta, aveva così accolto li ricorso proposto dalla contribuente, relativo ad avviso di accertamento per II.DD., Iva e accessori per l'anno di imposta 2006. Con l'atto imposi- tivo, nei confronti della società veniva rideterminato il reddito di im- presa nel quadro di un accertamento induttivo puro ex art.39 comma 2 del d.P.R. n.600 del 1973.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contri- buente deducendo due motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. Il contribuente ha depositato memoria ex art.380 bis. cod. proc. civ., rendendo noto di rinunziare al ricorso, in pendenza della definizione agevolata della lite. Da ultimo la Corte ha disposto l'inter- locuzione delle parti sulla intervenuta definizione della lite e parte ri- corrente ha prodotto ulteriore nota di deposito. Considerato che:

4. Il contribuente, con memoria ha reso noto di aver intrapreso proce- dura di definizione agevolata ex art.3 del d.l. n.119 del 2018 con l'Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, ha chiesto la declaratoria di estinzione del ricorso per rinuncia al ricorso e agli atti, con compen- sazione delle spese di lite. Va rammentato al proposito che «La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costi- tuita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso.». (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 - 01; con- forme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 - 01).

5. Inoltre, parte contribuente a seguito dell'interlocuzione disposta dalla Corte ha depositato disposizioni di pagamento a dimostrazione dell'intervenuta definizione agevolata; a ciò si aggiunge il fatto che l'Agenzia non ha controdedotto nonostante l'interlocuzione disposta dalla Corte e, pertanto, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso dev'es- sere senz'altro dichiarato estinto. Non ha luogo il provvedimento sulle spese, tenuto anche conto del fatto che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del pro- cesso pendente (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018).

6. Si dà atto che non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato" (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).

P.Q.M.

dichiara estinto il ric