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Ordinanza — n. 26754/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal due to parties' failure to appear after court ordered additional parties to be summoned.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26754/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the appellant failed to appear after the court ordered the summoning of missing partners. Although the lower court had partially upheld the tax authority's claim regarding revenue adjustments for 2007, the procedural requirement for all parties to participate was not met. The court ruled that the lack of response by the appellant after the deadline for integrating the contradictory proceedings resulted in the termination of the legal process.

Regesto Legislator

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Art. 307, comma 3 e 4, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: Failure to appear after an order to integrate the contradictory proceedings results in the extinction of the process.

Parole chiave

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tax appeal extinction failure to appear integration of contradictory litisconsorzio sostanziale contributo unificato ricalcolo del reddito procedura di ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 307, comma 3 e 4, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa a prenota- zione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22474/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro SAVINO S.A.S. DI GUGLIELMI DOMENICO & C., in persona del legale rappresentante p.t.; í - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Pu- glia, n.344/10/2014 depositata il 14 febbraio 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 aprile 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia, in riforma della sentenza impugnata, veniva parzialmente accolto l'ap- pello della società Savino S.a.s. di Guglielmi Domenico & C., già Savino S.a.s. di Lomele Laura & C, Guglielmi Domenico, Lomele Laura, Gu- glielmi Raffaele avverso la sentenza della commissione tributaria pro- vinciale di Bari n.155/22/2012 che, a sua volta, aveva parzialmente accolto previa riunione i quattro ricorsi introduttivi proposti dalla so- cietà e dai soci aventi ad oggetto rispettivamente un avviso di accer- tamento per Iva ed Irap per l'anno d'imposta 2007 e, quanto ai restanti tre avvisi di accertamento, l'Irpef corrispondente alla quota di reddito di partecipazione in capo a ciascun socio.

2. In particolare, la decisione di primo grado confermava l'impianto delle riprese ex articolo 39 comma primo lettera d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e rideterminava per l'anno d'imposta 2007 i maggiori ricavi della società, svolgente attività di ristorazione, in Euro 323.589,40 ol- tre interessi ai fini Iva e Irap, con conseguente rideterminazione anche in capo ai soci del reddito di partecipazione ai fini Irpef, addizionali, oltre a sanzioni applicate al minimo.

3. A differenza dei giudici di primo grado, la CTR riteneva che l'importo rideterminato in Euro 537.931,80 fosse l'importo totale dei ricavi ac- certati per l'anno d'imposta 2007 in capo alla società, e che tale ride- terminazione sostituisse così tanto l'importo portato dall'atto imposi- tivo emesso nei confronti della società di persone, quanto quello indi- 47z cato dai giudici di primo grado, demandando all'amministrazione finan- ziaria il ricalcolo della misura delle riprese in capo a ciascun contri- buente.

4. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo , mentre la società contribuente, unica evocata in giudizio non essendo stato notificato il ricorso anche ai soci, sebbene fossero parti del giudizio di appello, non ha svolto difese. La Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci Gu- glielmi Domenico, Lomele Laura e Guglielmi Raffaele. Considerato che:

5. In via preliminare va rilevata d'ufficio, ai fini dell'art.307 commi 3 e 4 cod. proc. civ., l'inattività delle parti a fronte dell'ordinanza con cui il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio. Infatti, il ricorso è stato notificato alla sola società contribuente, ma non sono state evocate in giudizio tutte le parti del giudizio di appello, in particolare i soci Guglielmi Domenico, Lomele Laura e Guglielmi Raf- faele già costituiti nel grado di giudizio avanti alla CTR. La Corte ha osservato che il litisconsorzio non è nel caso in esame solo processuale bensì anche sostanziale dal momento che oggetto di controversia sono imposte anche non armonizzate oggetto di un complessivo e unitario accertamento. Per tale ragione era stata disposta l'integrazione del contraddittorio entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ma a tale atto di impulso parte ricorrente non ha dato seguito.

6. All'inadempimento consegue l'estinzione del processo e le spese di lite sono irripetibili. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa a prenota- zione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. r

P.Q.M.

dichiara estinto