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Ordinanza — n. 26753/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to unilateral withdrawal and simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26753/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal filed by Super Car S.R.L. extinguished following the taxpayer's unilateral withdrawal and entry into a simplified settlement procedure. Although the lower court had confirmed the tax authority's decision regarding unreported revenues, the taxpayers subsequently submitted a certificate of no outstanding debts and requested the process's termination. The court ruled that the withdrawal, properly notified, rendered the appeal inadmissible and the ongoing litigation costs absorbed by the simplified settlement agreement. Consequently, no further proceedings on the merits or litigation expenses were ordered.

Regesto Legislator

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Art. 3 del d.l. n.119 del 2018; La rinuncia al ricorso per cassazione notificata determina l'inammissibilità del ricorso e la declaratoria di estinzione del processo, assorbendo le spese di lite tramite la definizione agevolata.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment unilateral withdrawal inadmissibility simplified settlement procedure notification requirement withdrawal litigation costs absorption procedura per sottrazione d'imposta differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 3 del d.l. n.119 del 2018

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13923 del 22/05/2019
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016
654263 - 01; con- forme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8639/2014 R.G. proposto da SUPER CAR S.R.L. - denominazione così precisata a pag.1 della nota di deposito 14/7/20 -, già SUPER CAR S.N.C. DI CARIANI ANTONIO & C, in persona del legale rappresentante p.t., ANTONIO CARIANI, ELISA- BETTA ZAVATTI, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Osnato e dall'Avv. Alessandro Alessandri, anche disgiuntamente, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma piazza Dei Carracci n.1 - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, n.87/20/2013 depositata il 3 ottobre 2013, non notifica. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2020 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Ro- magna veniva rigettato l'appello proposto dalla società Super Car S.n.c., società esercente attività di commercio di autoveicoli e dai soci Antonio Cariani ed Elisabetta Zavatti avverso la sentenza della Com- missione Tributaria Provinciale di Bologna n.29/10/2012 la quale, a sua volta, aveva riunito e rigettato i ricorsi dei contribuenti aventi ad og- getto avvisi di accertamento e una cartella di pagamento per II.DD. e IVA 2005 e 2006 con cui venivano contestate l'omessa contabilizza- zione e dichiarazione di ricavi in capo alla società, e il corrispondente incremento del reddito da partecipazione in capo ai soci.

2. La CTR, disattese le eccezioni preliminari, confermava nel merito la decisione di primo grado ritenendo legittime le riprese ex artt.32 del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n.633 del 1972, considerando non giustificate le movimentazioni bancarie contestate e priva di pregio la doglianza circa il mancato riconoscimento dei costi a fronte dei ricavi accertati.

3. Avverso la decisione i contribuenti propongono ricorso, affidato a tre motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. I contri- buenti hanno inoltre depositato nota con cui chiedono la sospensione del processo per intrapresa definizione agevolata e, in subordine, l'estinzione del processo. La Corte da ultimo ha disposto l'interlocu- zione delle parti sulla questione e parte contribuente ha infine deposi- tato memoria. Considerato che:

4. Parte contribuente, con nota di deposito anteriore alla presente adu- nanza ha reso noto di aver intrapreso procedura di definizione agevo- lata ex art.3 del d.l. n.119 del 2018 con l'Agenzia delle Entrate e, con- seguentemente, ha chiesto la declaratoria di estinzione del ricorso per rinuncia al ricorso e agli atti, con compensazione delle spese di lite. Va rammentato al proposito che «La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costi- tuita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso.». (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 - 01; con- forme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 - 01).

5. Peraltro, nel caso di specie, la rinuncia è stata anche notificata alla parte costituita la quale inoltre non ha controdedotto nonostante l'in- terlocuzione disposta dalla Corte sulla questione. Nondimeno, i ricor- renti hanno fatto seguito all'ordinanza interlocutoria della Corte depo- sitando nota in cui è allegata un'attestazione dell'Agenzia di assenza di debiti in cartelle o avvisi alla date del 1 giugno 2022.

6. Per tutte le ragioni illustrate il ricorso dev'essere senz'altro dichia- rato estinto. Non ha luogo il provvedimento sulle spese, in presenza di quietanza rilasciata dall'Agenzia, e peraltro tenuto conto del fatto che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018).7. Si dà atto che non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato" (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).

P.Q.M.

dichiara estinto il ricorso