Cassation court dismisses tax appeal regarding advertising expense deductibility under absolute legal presumption rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision denying advertising expense deductions. The agency argued the lower court failed to verify specific factual prerequisites for the deduction, but the court affirmed that the law establishes an absolute legal presumption of advertising nature for qualifying sports sponsorship costs. Consequently, the appellate tribunal's review of these factual elements was final and could not be re-examined at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 90, comma 8, legge 289/2002; In matters of tax deductions, sponsorship expenses for amateur sports entities benefit from an absolute legal presumption of their advertising nature, provided the sponsored entity is amateur, spending limits are met, the aim is image promotion, and the sponsored entity has conducted specific promotional activities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13254/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Giorgi Franco, anche quale legale rappresentante della Effegi Pubblicità di Giorgi Franco, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rinaldi, con domicilio eletto presso la cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2157/1/14, depositata il 10 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 5/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara che aveva accolto il ricorso proposto da Franco Giorgi contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007. La CTR osservava in particolare che le pretese fiscali dovevano considerarsi infondate, trattandosi di spese pubblicitarie congrue rispetto al volume d'affari del contribuente, non essendovi prova di "sovrafatturazione" e comunque non essendo vinta dall'Ente impositore la presunzione di cui agli artt. 90, legge 289/2002, 108, dPR 917/1986.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell'art. 90, legge 289/2002, poiché la CTR ha ritenuto di rigettare le sue pretese sulla sola base della previsione di tale disposizione legislativa, senza tuttavia verificarne l'applicabilità in concreto ed in fatto. Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli arti. 109, dPR 917/1986, 2697, cod. civ., poiché la CTR non ha verificato in concreto la sussistenza dei presupposti di deducibilità dei costi de quibus, con particolare riguardo all'inerenza e congruità degli stessi.
Pur in disparte dell'infondata eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate. Pacifico in fatto che si tratti di costi di sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche (Hockey Club Forte dei Marmi e Versilia Calcio Pietrasanta) e che il loro ammontare è inferiore ad euro 200.000 annuali (v. in tal senso il controricorso agenziale), non resta che ribadire il, consolidato, principio di diritto che «In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della I. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che:
a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14232 del 07/06/2017, Rv. 644591 - 01). Il giudice tributario di appello, sia pure con motivazione sintetica, ha preso in esame tutti i presupposti di applicabilità della disposizione legislativa speciale de qua, con particolare riguardo alla effettività della prestazione promozionale dello sponsee in favore dello sponsor e della congruità (c.d. inerenza "quantitativa") dei costi in esame rispetto al fatturato dello sponsor medesimo. Tali accertamenti di fatto non possono comunque essere oggetto di revisione in questa sede. In conclusione il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna l'agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. Cosi deciso in Roma 6 luglio 2022 Il Presidente DEPOSITATO IN