Cassation court dismisses tax appeal as litigation extinguished by voluntary payment under simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer voluntarily paid the first installment under the simplified settlement procedure. The taxpayer had previously appealed a VAT assessment decision, but the Court found the procedural condition for extinguishment met upon deposit of the payment receipt. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the tax liability or the administrative acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, d.l. 119/2018; When a taxpayer fulfills the payment requirement within the statutory period without objection from the tax authority, the litigation is extinguished and the appeal is dismissed.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20608/2012 R.G. proposto da Renauto spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Damascelli, con domicilio eletto in Roma, via Giovanni Paisiello n. 15; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 18/9/12, depositata il 13 febbraio 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 7/14/2011 della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso proposto da Renauto spa contro l'avviso di accertamento IVA 2004. La CTR osservava in particolare che: -che l'atto impositivo impugnato era stato emesso validamente, escludendo trattarsi di un accertamento integrativo; -che le riprese fiscali erano comunque fondate, trattandosi di operazione imponibili ai fini IVA, come contestato dall'Ente impositore, con conseguente correttezza del trattamento sanzionatorio, non essendo applicabile l'esimente di cui all'art. 8, d.lgs 546/1992.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Con ordinanza interlocutoria del 25 novembre 2021 questa Corte ha chiesto alla ricorrente di depositare la documentazione afferente i versamenti connessi alla procedura di definizione agevolata della lite ex art. 6, d.l. 119/2018. Considerato che: Nelle more del giudizio la contribuente si è avvalsa della previsione di definizione agevolata della lite di cui all'art. 6, d.l. 119/2018 e, riscontrando detta ordinanza interlocutoria, in data 15 febbraio 2022 ha depositato copia della quietanza di versamento della prima rata.
Ne consegue che, integrata la condizione di cui al comma 10 dell'art. 6, d.l. 119/2018, non essendo intervenuto diniego di condono né essendo stata proposta istanza di trattazione dalla parte interessata nei termini di legge (rispettivamente 31 luglio e 31 dicembre 2020), va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi del comma 13 della citata disposizione legislativa, con spese a carico di chi le ha anticipate. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio; spese a carico delle parti anticipatarie. Cosi deciso in Roma 6 luglio 2022 Il presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA ogg