Italian tax court declares process extinguished due to failure to request simplified dispute resolution by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested the simplified resolution procedure by December 31, 2020. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary application under Article 6 of Legislative Decree 119/2018 within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the parties do not request the simplified resolution procedure within the prescribed deadline, terminating the litigation automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 12084/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Ruzzini Gianluca Adalberto Lucio rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mazzi Francesco e Contaldi Gianluca con domicilio eletto in Roma, via G.P. da Palestrina, n. 63, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 478/29/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9D013A01616/12 e T9D013A1551/12 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere li l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta 9,12X intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Nair dratat~ I. atti ellemid nem emiiie. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO n (-N Roma / • ente DEPOSITATO IN CA LENA o