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Decreto — n. 26719/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 26719/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished after the statutory deadline expired without a request for hearing. The Regional Tax Commission had issued a decision, but neither party requested the hearing fixed under Article 391 of the Civil Procedure Code before December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the burden of advanced costs on the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: When the specific deadline for requesting a hearing expires without such a request, the tax proceeding is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax proceeding extinction statutory deadline expiration D.L. 119/2018 Art. 6 Civil Procedure Code Art. 391 automatic termination of suit costs allocation rule tax administrative litigation differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 27221/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in , Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Carpenfer S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Alessandro Turchi, Massimo Turchi e Francesco D'Ayala Valva, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, n. 43, presso lo studio di quest'ultimo, e Life S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Riccardo Vianello e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 714/01/2015, pronunciata con riferimento all'atto n. 2012/ORA00010.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. /— DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ) DEPOSITATI1. oggi, 1 Z S t CANELLERI