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Ordinanza — n. 26707/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to settlement of tax dispute between company and tax agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26707/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the litigation extinguished because the parties reached a settlement agreement regarding the tax dispute. The company had appealed a regional commission decision that deemed intra-group cash pooling operations abusive for VAT deduction purposes. The court accepted the joint request to terminate the proceedings with mutual compensation of legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 4, d.l. 148/2017; When parties in a tax litigation reach a settlement agreement, the court must declare the proceedings extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax settlement agreement cessation of subject matter VAT cash pooling tax dispute resolution extinguishment of proceedings compensation of costs Cassation procedure cash pooling

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 4, d.l. 148/2017
Considerato che: Nelle more del giudizio di legittimità la società contribuente ha depositato istanza per declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 1, comma 4, dl 148/2017, con allegata documentazione.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5856/2015 R.G. proposto da Multimedica 3 AIECS srl, ora incorporata in Multimedica Holding spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Leo, con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Avezzana n. 45; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4551/33/2014, depositata 1'11 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 41/25/12 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso di Multimedica 3 Aiecs srl, incorporata in Multimedica Holding spa, contro l'avviso di accertamento IVA 2004. La CTR osservava in particolare che le operazioni di c.d. cash pooling infragruppo, oggetto dell'atto impositivo impugnato, dovevano considerarsi latamente abusive ed in particolare idonee a consentire una maggiore detrazione dell'IVA, non essendo al riguardo fondate le allegazioni difensive della società contribuente.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo sei motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Considerato che: Nelle more del giudizio di legittimità la società contribuente ha depositato istanza per declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 1, comma 4, dl 148/2017, con allegata documentazione. Con ordinanza in data 11 maggio 2021 questa Corte ha chiesto chiarimenti al riguardo all'Agenzia delle entrate, che, con nota in data 22 marzo 2022, ha confermato l'avvenuta definizione agevolata della controversia, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Non vi è dunque ragione per non accogliere le concordi istanze delle parti. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.< Cosi deciso in Roma 2 'Ì »y 20 Il presidente tr- DEPO