Court orders joinder of three tax debt restructuring cases due to objective and subjective connections.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the joinder of three separate tax proceedings involving Signa 03 Milano and the Revenue Agency. The parties argued over the restructuring of payment orders and a reimbursement request, with the Agency seeking consolidation. The court ruled that objective and subjective connections justified merging the cases under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274 c.p.c.; Joinder of proceedings is mandatory when objective and subjective connections exist between distinct tax disputes involving the same parties and related factual matrices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1461/2015 R.G. proposto da: SIGNA 03 MILANO S.A.S. DI SIGNA MILANO S.R.L. E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Zizzo, dall'Avv. Claudio Lucisano e dall'Avv. Maria Sonia Vulcano, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Roma Via Crescenzio n. 91; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2836/2014, depositata il 27 maggio 2014. e sul riunito ricorso proposto da: .. 14QC461203- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro SIGNA 03 MILANO S.A.S. DI SIGNA MILANO S.R.L.
E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, e MARKUS MUEHLBERGER, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Zizzo, dall'Avv. Chiara Sozzi, dall'Avv. Claudio Lucisano e dall'Avv. Maria Sonia Vulcano, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Roma Via Crescenzio n. 91; - controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3171/18, depositata il 10 luglio 2018. e sul riunito ricorso proposto da: -152A9 (201,( -% AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro SIGNA 03 MILANO - K.G.
DER SIGNA MILANO G.M.B.H. & CO - intimata - nonché contro SIGNA 03 MILANO S.A.S. DI SIGNA MILANO S.R.L. E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Zizzo e dall'Avv. Chiara Sozzi, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano Via Gian Battista Bazzoni n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2655/2020, depositata il 19 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa.
Rilevato che:
1. Tra l'Agenzia delle Entrate Direzione di Milano e Signa s.a.s. sussistono innanzi a questa Sezione tre contenziosi: contenzioso n. 1461/2015 afferente alla rottamazione di due cartelle di pagamento ossia quella n. 06820090134769907 (prima cartella IRES) e quella n. 06820100499564915 (seconda cartella da interessi da sospensione); contenzioso n. 31245/2018 afferente alla rottamazione di una cartella di pagamento ossia quella n.068201500521355566 (terza cartella per interessi di sospensione); contenzioso n. 9589/2021 afferente il silenzio rifiuto della Direzione provinciale delle Entrate avverso l'istanza di rimborso ex art. 68, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 avente ad oggetto la richiesta di rimborso della somma di C 715.015,00, oltre oneri, pari ad C 57.200,00 per la somma indebitamente pagata per la terza cartella di pagamento IRES di cui al contenzioso n. 31245/2018.
2. Sussistono ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra il presente procedimento e quelli recanti i n.ri 31245/2018 e 9589021;
3. E' stata presentata istanza di rimessione della causa in pubblica udienza dalla Agenzia delle Entrate. Considerato che:
1. Va disposta la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 274 cod proc. civ. per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
P.Q.M.
La Corte, riuniti al presente procedimento quelli recanti i n.ri 31245/2018 e 9589/2021, dispone che le cause così riunite vengano trattate in pubblica udienza e le rinvia a n