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Sentenza — n. 26693/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 26693/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26693/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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/17 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10525/2017 R.G. proposto da: EDAGRIGEST SECONDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Lungotevere dei Mellini n. 22, presso lo studio dell’avvocato MICHELE IMPERIO (MPRMHL55C20L049O) che la rappresenta e dif ende in virtù di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ROMA 2, EQUITALIA SUD SPA -intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 6154/2016 depositata il 18/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA a seguito di udienza pubblica tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella I. 18 dicembre 2020, n. 176;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 26693/2022 — snciv · Corte di Cassazione: L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia sono rimaste intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In data 3.6.2022 il difensore della ricorrente ha depositato “rinunzia al giudizio per intervenuta definizione”, allegando che l’Agenzia aveva provveduto ad annullare la cartella di pagamento impugnata, e ha chiesto l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Non può dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi degli art.390 e 391 c.p.c., in quanto la rinunzia non è sottoscritta dalla parte personalmente e il difensore non risulta munito di mandato speciale a tale effetto.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta detrazioni e rimborsi rinvio della rendita differimento dell'imposizione arretrati alimentari
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Testo completo

/17 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10525/2017 R.G. proposto da: EDAGRIGEST SECONDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Lungotevere dei Mellini n. 22, presso lo studio dell’avvocato MICHELE IMPERIO (MPRMHL55C20L049O) che la rappresenta e dif ende in virtù di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ROMA 2, EQUITALIA SUD SPA -intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 6154/2016 depositata il 18/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA a seguito di udienza pubblica tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella I. 18 dicembre 2020, n. 176;

Letta la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat ore generale Paola Filippi, che ha ch ie sto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; FATTI DI CAUSA La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, conla sentenza impugnata,ha rigettato l’appello e confermato la sentenza della CTP che a sua volta aveva rigettato il ricorso avverso cartella di pagamentoper IRES, IVA e altro relativamente all’anno 2008. Il ricorso, affidato a due motivi, è stato rimesso in pubblica udienza aseguito di richiesta di rinvio formulata dalla ricorrente che aveva dichiarato di aver presentato domanda di definizione agevolata ex d.l. n. 148 del 2017, d.l. n. 193 del 2016.

L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia sono rimaste intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In data 3.6.2022 il difensore della ricorrente ha depositato “rinunzia al giudizio per intervenuta definizione”, allegando che l’Agenzia aveva provveduto ad annullare la cartella di pagamento impugnata, e ha chiesto l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Non può dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi degli art.390 e 391 c.p.c., in quanto la rinunzia non è sottoscritta dalla parte personalmente e il difensore non risulta munito di mandato speciale a tale effetto.

La dichiarazione, peraltro, rivela una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso che, quindi, può essere dichiarato inammissibile, sulla falsariga dell’orientamento di questa Corte in caso di rinunzia non notificata alla controparte costituita (Cass. sez. un., n. 3876 del 2010; Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 13923 del 2019). 2.Non vi è da decidere sulle spese. Non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015;

Cass. n. 14782 del 2018). p.q.m. dichiara l’inammissibilità del ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 09.06.2022. Il Co