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Ordinanza — n. 26690/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding insufficient presumptive evidence for inflated property sale prices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26690/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that rejected evidence of inflated property sale prices. The agency argued that discrepancies between declared prices and higher purchase offers, along with bank loans exceeding sale values, constituted strong presumptions of fraud. The court held that these elements were merely indiciaries whose evaluation belongs exclusively to the trial judge and that the agency failed to prove the seller knew of the higher offers.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c.: The appellate court's assessment of presumptive evidence regarding inflated sale prices is binding in cassation unless logically unsustainable or lacking decisiveness.

Parole chiave

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tax fraud presumptions inflated sale prices bank loan evidence appellate court review decisive facts requirement ripresa dell'imposta sul valore aggiunto revisione della tassazione fiscale crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973
Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione dell’art. 39 comma 1 lett.
Art. 2727 c.c.
600 del 1973, art. 2727 e 2729, c.c., art.
Art. 2729 c.c.
Art. 115 c.p.c.
2727 e 2729, c.c., art. 115 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha escluso gravità, precisione e concordanza de gli elementi presuntivi addotti.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.
art. 115 c.p
2727 e 2729, c.c., art. 115 c.p.c., in relazione all’art.
art. 360 c.p
115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1278 del 2019
Cass., sez. un., n. 8053 del 2014
Cass. n. 5528 del 2014
8053 del 2014; Cass. n. 5528 del 2014; Cass.
Cass. n. 26774 del 2016
5528 del 2014; Cass. n. 26774 del 2016), il motivo deve essere disatteso in quanto il n.
Cass. sez. un. n. 26305 del 2018
Cass. n. 22397 del 2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26893/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege; -ricorrente- contro GAZEBO SRL IN LIQUIDAZIONE, -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA SEZ.DIST.BRESCIAn. 1606/2015 depositata i l 16/04/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE Con la sentenza impugnata la CTR Lombardia, decidendo sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha confermato la sentenza della CTP Bergamo che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento per il 2005 recante maggiori imposte sui redditi e maggiore IVA a seguito dell’accertamento di ricavi derivanti dalla vendita di unità immobiliari a prezzi superiori a quelli dichiarati negli atti.

La CTR ha motivato osservando che gli elementi forniti non erano tali nel loro complesso da costituire presunzioni gravi, precise e concordanti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. E’ rimasta intimata la società. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione dell’art. 39 comma 1 lett.

d) d.P.R. n. 600 del 1973, art. 2727 e 2729, c.c., art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha escluso gravità, precisione e concordanza de gli elementi presuntivi addotti. In particolare, la CTR h a negato valore probatorio alla discordanza tra i prezzi indicati in atti e quelli superiori riportati nelle proposte di acquisto rinvenute presso un’agenzia immobiliare, perché quelle proposte non recavano alcuna attestazione di accettazione né sottoscrizione da parte della Gazebo srl , rimasta estranea al rapporto tra l’agente eil potenziale acquirente.

Inoltre, la CTR non ha ritenuto indizio sufficiente la concessione di mutui per import i superior i al prezzo d i vendita, ritenendo che all’epoca (anno 2005) vi era questa prassi al fine di coprire ulteriori costi (di rogito, di ristrutturazione, ecc.), come confermato anche dagli acquirenti degli immobili. L’Agenzia contesta quegli argomenti osservando, con riguardo al primo, che la proposta di acquisto ad un prezzo superiore a quello in rogito ha un intrinseco valore indiziario, perché è irrealistico ipotizzareche il venditore concluda l’affare ad un prezzo inferiore aquello precedentemente proposto.

Sul secondo, rileva che la prassi indicata non costituisce vero e proprio fatto notorio, anzi la prassi mostra che le banche non concedono mutui per importi superiori al valore di mercato del bene, ciò che costituisce un ulteriore indizio di un prezzo maggiore di quello indicato; indizio che nel caso di specie ricorre più volte, perché alcuni acquirenti dalla Gazebo srl avevano ammesso che la differenza tra la somma ricevuta a mutuo e il prezzo riportato in rogito era stato versato in tutto o in parte in nero alla società contribuente. Le doglianze sono inammissibili e, comunque, infondate. 1.1.

Sotto il paradigma della violazione di legge e della falsa applicazione delle regole in materia di presunzioni, si tende in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamentoin fatto compiuto dal giudice di merito, cui compete l’accertamento della prova dell'esistenza di attività non dichiarate, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett.

d) d.P.R. n. 600 del 1973, che può essere desunta anche sulla base di pres unzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 6736 del 2017; Cass. n. 23485 del 2016; Cass. n. 20429 del 2014). Il ragionamento presuntivo, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. , quando risulta che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si è limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l'effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi (Cass. n. 10973 del 2017, Cass. n. 17183 del 2015; Cass. n. 9760 del 2015); peraltro l a critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando, invece, si concreta:

a) in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), b) nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali).

In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 1785 del 2018). 1.2.Proprio questa evenienza si verifica nel caso in esame, in cui l’Agenzia, più che indicare precise violazioni dei paradigmi della norma o errori o lacune del ragionamento svolto dalla sentenza impugnata, prospetta un diverso apprezzamento degli elementi indiziari che non inficia n é contraddice quello motivatamente espresso dalla CTR. 1.3.Con riguardo alla questione dello scostamento tra i prezzi in rogito e gli importi dei mutui concessi,le censure della ricorrente non colgono nel segno, perché il rilievo della prassi degli istituti di credito di concedere mutui per importi superiori al prezzo – che secondo questa Corte non costituisce fatto notorio in quanto«frutto di una personale valutazione del giudice» (Cass. n. 35550 del 2019) – si fonda su s pecifici e lementi oggettivi , essendosi osservato che«tutti gli acquirenti sentiti» avevano dichiarato che il prezzo pagato corrispondeva a quanto indicato nel rogito e che la somma ottenuta a mutuo eccedente il prezzo era stata utilizzata per esigenze di carattere personale.

Non solo. La CTR ha anche spie gato le ragioni per cui ha disatteso le dichiarazioni dei pochi che avevano riferito circostanze diverse, ritenute poco attendibili sia perché alcuni di essi avevano cambiato versione sia perché potevano avere interesse a sostenere che le somme ricevute a mutuo corrispondevano al prezzo, al fine di non perdere la detrazione fiscale concessa per gli interessi relativi alla parte di mutuo che copriva il costo dell’immobile. Il fatto, poi, che le banche di solito non concedono mutui per importi superiori al valore del bene non inficia quanto osservato d a l Giudice d’appello, perché non può escludersi che al momento del perfezionamento della compravendita e del mutuo il valore di mercato del bene possa essere superiore al prezzo pattuito in precedenza, così da consentire un aumento del credito concedibile.

Il ragionamento della CTR, quindi, non si fonda su personali valutazioni del giudice o su arbitrariescelte delle fonti di prova ma su elementi oggettivi e argomenti che non risultano logicamente insostenibili. 1.4. Quanto alle proposte di acquisto, poi, l a regola esperienziale richiamata dalla ricorrente p resuppone , quantomen o, la conoscenza da parte del venditore di quelle proposte , ciò che, come rilevato dalla CTR, non è stato provato . La presunzione invocata dall’Ufficio si fonderebbe su un fatto ignoto, in contrasto con il divieto dellapraesumptio de praesumpto (per questo divieto, v.

Cass. 1278 del 2019).

2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. La ricorrente si duole del fatto che la CTR non aveva dato rilievo ai documenti prodotti dalla società in grado d’appello, recanti contratti preliminari privi di data certa e riportanti prezzi corrispondenti a quelli in rogito, che, secondo quanto dichiarato da alcuni acquirenti,erano stati compilati al solo fine di far emergere un prezzo corrispondente a quello indicato in rogito, inferiore a quello realmente pattuito. 2.1.

Anche a mmesso che la doglianza si sottragga alla preclusione della “doppia conforme” (cfr. Cass., sez. un. , n. 8053 del 2014; Cass. n. 5528 del 2014; Cass. n. 26774 del 2016), il motivo deve essere disatteso in quanto il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014;

Cass. n. 26305 del 2018; n. 22397 del 2019); nel caso di specie, invece, non si coglie alcun profilo di decisività, trattandosi comunque di elementi indiziari la cui valutazione rientra nell’apprezzamento demandato al giudice di merito insindacabile in quanto tale in sede di legittimità. Sul punto, oltretutto, è noto che spett a in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (v., tra le ultime, Cass.