Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26678/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal without remittal due to extinguished subject matter after tax authority refund.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26678/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the taxpayer's cassation appeal without remittal because the tax authority had already refunded the disputed amount, extinguishing the subject matter of the dispute. Although the taxpayer argued that the energy-saving expense deduction should apply to leased properties, the court noted the procedural outcome was driven by the resolution of the underlying debt. Consequently, the court ruled that the legal relationship between the parties no longer existed, necessitating the dismissal of the appeal to remove the now-inapplicable lower court decisions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006; The extinction of the subject matter of a tax dispute due to a refund by the tax authority necessitates the dismissal of the cassation appeal without remittal.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessata materia contendere cassazione senza rinvio detrazione risparmio energetico scombenza virtuale Agenzia delle Entrate l. 296/2006 spese legali giudizio legittimità esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006
2047; Cass. 13/01/ 2021, n.
art. 380-bis cod. proc. civ.
deve ritenersi un mero errore materiale che non inficia la natura del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., cui è transitato il processo a seguito della predetta ordinanza;
art. 1140 cod. civ
19/02/2007 nonché dell’art. 1140 cod. civ., in relazione all’art.
art. 380-bis cod. proc. civ
deve ritenersi un mero errore materiale che non inficia la natura del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., cui è transitato il processo a seguito della predetta ordinanza;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 24/02/2022, n. 6068
Cass. 28/12/2018, n. 33587
6068, che, in motivazione, richiama Cass. 28/12/2018, n. 33587, Cass.
Cass. 14/02/2017, n. 3950
33587, Cass. 14/02/2017, n. 3950; Cass.
Cass. 20/03/2015, n. 5641
3950; Cass. 20/03/2015, n. 5641; Cass.21/09/2010, n.
Cass. 21/09/2010, n. 19947
Cass. 20/11/2007, n. 24011
Cass. 18/04/2017, n. 9753
Cass. 23/09/2011, n. 19533
Cass. 17/05/2022, n. 15672
altrettanto fermo orientamento della sezione (Cass. 17/05/2022, n. 15672; Cass.
Cass. 19/11/2021, n. 35454
15672; Cass. 19/11/2021, n. 35454; Cass.
Cass. 15/01/2021, n. 582
35454; Cass. 15/01/2021, n. 582; Cass.
Cass. 12/11/2019, n. 29163
582; Cass. 12/11/2019, n. 29163; Cass.
Cass. 23/07/2019, n. 19815
29163; Cass. 23/07/2019, n. 19815) ha affermato che il beneficio fiscale, di cui all'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21472/2017R.G. proposto da: BONINI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Roma, viaGradisca n. 7, presso lo studio dell'avv. Andrea Barletta , rappresentato e difeso dall'avv. FedericaMalvezzi in forza di procura in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inRoma, via d ei Portoghesi n. 12, presso l'AvvocaturaGenerale d ello Stato , che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 646 della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna,emessa in data 21 novembre 2016 e pubblicata in data10 febbraio 2017; IRPEFudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 dal consigliere relatore dott. Federico Lume. Rilevato che:

1. Maurizio Boniniper il periodo d'imposta 2008 ai sensi dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296 del 2006 , indicava in dichiarazione, inproporzione alla quota di partecipazione nella società GAIA s.a.s. (pari al 24,5 per cento ) , un importo di euro 27.277 ,00 relativo alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico , eseguiti su un immobile di proprietà della società; l’Ufficio, con cartella ex art. 36 - ter d.P.R. n. 600 del 1973 , recuperava a tassazione la somma portata in detrazione, sull’assunto che l'immobile, oggetto dell’attività di impresa, era stato locato alla Mosaico s.r.l.;l'Ufficio in particolare riten eva insussistente il requisito del possesso o de tenzione dell'immobile, in quanto concesso in locazione;

2. il contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione tributaria p rovinciale di Modena, la quale respingeva il ricorso per difetto delpresupposto del possesso e detenzione;

3. avverso tale decisione proponeva appello il contribuente,avanti la Commissione t ributaria r egionale dell’Emilia - Romagna , che lo respingeva, a ffermando che « la Corte di Cassazione con sentenza n. 1238/2004 e ordinanza n. 12466 / 2015 ha stabilito il principio ex lege di attribuire il beneficio fiscale solo a coloro che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento ... Nel caso di specie l'intervento è stato effettuato su un immobile di proprietà della Gaia s.a.s., ma non posseduto o detenuto dalla stessa società, bensì concesso in locazionealla Mosaico s.r. l ., e pertanto i benefici devono essere esclusi. Mancando quindi il presupposto del possesso o della detenzione dell'immobile oggetto di intervento teso al risparmio energetico, si rigetta l'appello della parte contribuente in quanto gli interventi tesi al risparmio energetico sono stati effettuati su un immobile non bene strumentale per ilcontribuente, non utilizzato dallo stesso, concesso in locazione ad altra società»;

3. contro detta se ntenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costitui ta con controricorso l'Agenzia delleentrate chiedendo il rigetto del ricorso;

4. il ricorso era fissato davanti alla sesta sezione di questa Corte ma rinviato anuovo ruolo in attesa della decisione di ricorsi connessi, con ordinanza emessa in data 12 settembre 2018 e pubblicata in data 26 ottobre 2018; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 13 luglio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l . 25 /10/ 2016, n. 197 , pe r la quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. il ricorrente propone due motivi di ricorso; 1.1. con il primo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 344 e ss. della l. n. 296 del 2006 e dell’art. 2 d.m. 19/02/2007 nonché dell’art. 1140 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; deduce infatti che la CTR abbia errato nell’escludere in capo al proprietario che ha concesso in locazione l’immobile il requisito del possesso, elemento costitutivo del diritto al beneficio; 1.2. col secondo motivo deduce la nullità della sentenza in relazione all’art 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, n. 4,cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31/12/1992, n. 546, per motivazione mancante o apparente;

2. va disattesa l'istanza di trattazione in pubblica udienzaproposta dal ricorrentenella memoria depositata e nella successiva istanza del 29 giugno 2022; come questa Corte ha già ritenuto, se è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., è ammissibile in applicazione analogica dell'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, inspecie, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente della sezione (Cass. 06/03/2017, n. 5533), altrettanto indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass.

SS.UU.n. 05/06/2018, n. 14437), ed allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez. U., 23/04/2020, n. 8093; Cass. 21/01/2022, n. 2047; Cass. 13/01/ 2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480); il che è quanto accade, per quanto si andrà ad esporre, nel caso in esame;

3. la notifica della proposta effettuata dal (precedente) relatore nell’ambito del procedimento davanti alla sezione filtro di cui all’art.376 cod. proc. civ. deve ritenersi un mero errore materiale che non inficia la natura del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., cui è transitato il processo a seguito della predetta ordinanza;

4. nel merito, parte ricorrente, in memoria, ha chiesto darsi atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’Agenzia restituito la somma, oltre interessi, corrisposta originariamente in relazione alla cartella n. 070201 20066479653 , chiedendo decidersi in merito alla regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale;

5. consolidato orientamento di questa Sezione (Cass.24/02/2022, n. 6068, che, in motivazione, richiama Cass. 28/12/2018, n. 33587, Cass. 14/02/2017, n. 3950; Cass. 20/03/2015, n. 5641; Cass.21/09/2010, n. 19947; Cass. 20/11/2007, n. 24011 ), afferma il principio di diritto per il quale il processo tributario ha ad oggetto il rapporto sostanziale corrente tra le parti, ma è strutturato come giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, necessario ed imprescindibile ‹‹ veicolo di accesso ›› alla cognizione dell’organo giudicante, il cui sindacatoinveste direttamente la legittimità dell’atto, entro i limiti segnati dalle contestazioni sollevate dal ricorrente.

Ne deriva che la caducazione degli effettidell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, che va dichiarata con provvedimentoche operi alla stregua della cassazione senza rinvio, in quanto il venire meno di ragioni di contrasto fra le parti impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. 1 8/04/2017, n. 9753; Cass.23/09/2011,n. 19533);

6. altrettanto fermo orientamento della sezione (Cass. 17/05/2022, n. 15672; Cass. 19/11/2021, n. 35454; Cass. 15/01/2021, n. 582; Cass. 12/11/2019, n. 29163; Cass. 23/07/2019, n. 19815) ha affermato che il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un'agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta;

7. per l’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento, le spese dei gradi di merito debbono essere compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’ufficio per il principio della soccombenza virtuale;

P.Q.M.

pronunciandosul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio per cessata materia del contendere; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’Agenzia al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 1.600,00 per c