Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26645/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for exceeding limits of claim regarding tax prescription facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26645/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's appeal judgment, which had ruled on a prescription defense based on facts not explicitly raised by the taxpayer. The taxpayer argued that different taxes were involved in the current case compared to a previously annulled assessment, while the lower court assumed the taxes were identical to the prior one. The court found this error violated the principle of correspondence between the claim and the judgment, ordering a retrial with a different composition of the tribunal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2948 n. 4 cod. civ.; Art. 360 cod. proc. civ.: The court of appeal must not decide on legal presuppositions not expressly deduced by the parties, as this violates the principle of correspondence between the claim and the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
ultra petizione corrispondenza petizione prescrizione decennale cartella di pagamento cassazione rinvio credito di contributi concordato nel fallimento credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2948 n. 4 cod. civ.
Con il primo motivo, si deducono falsa applicazione dell'art. 2948, n.
Art. 2943 cod. civ.
Art. 2945 cod. civ.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Con memoria depositata ex art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente ha richiamato una recente decisione di questa Corte in fattispecie analoga tra le medesime parti (segnatamente: Cass., Sez.
art. 112 cod. proc. civ
Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992
civ., il ricorrente ha richiamato una recente decisione di questa Corte in fattispecie analoga tra le medesime parti (segnatamente: Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992).
Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002
Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23229
9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23229; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984
23229; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905
Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2021, n. 31258
11984; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2021, n. 31258; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3^, 7 novembre 2017, n. 26305
Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2021, n. 11167
26305;Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2021, n. 11167; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2021, n. 20009
11167; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2021, n. 20009;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

INANZA sul ricorso iscritto al n. 3762/2019 R.G., proposto DA il "Consorzio di Bonifica dell'Oristanese", con sede in Oristano, in persona del commissario straordinario pro tempore, autorizzato all'instaurazione del presente procedimento in forza di deliberazione resa dal medesimo il 9 gennaio 2019 n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Passino, con studio in Oristano, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Monica Squintu, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Meli Massimiliano, nella qualità di erede legittimo del defunto Meli Gaetano;

INTIMATO E l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore; INTIMATA AVVERSOla sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna il 19 9oi2018 n. 550/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 7 luglio 2022 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: Il "Consorzio di Bonifica dell'Oristanese" ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna il 19 giugno 2018 n. 550/01/2018, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per contributo consortile in relazione all'anno 2001, ha accolto l'appello proposto da Meli Gaetano nei confronti del medesimo e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria di Oristano il 28 gennaio 2016 n. 11/01/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado sul presupposto che il credito dell'ente impositore si fosse estinto per prescrizione. Il ricorso è affidato a due motivi. Meli Massimiliano, nella qualità di erede legittimo del defunto Meli Gaetano, e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione sono rimasti intimati. Con memoria depositata ex art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente ha richiamato una recente decisione di questa Corte in fattispecie analoga tra le medesime parti (segnatamente: Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992).

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si deducono falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. e violazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la cartella di pagamento fosse stata notificata dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizione, sul presupposto che il giudicato di annullamento della precedente cartella di pagamento per il medesimo contributo consortile non avesse efficacia interruttiva della prescrizione.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di appello che la prescrizione era stata eccepita dal contribuente sul presupposto che la precedente cartella di pagamento riguardasse diversi tributi. RITENUTO CHE:

1. Ragioni di priorità logica inducono ad esaminare i motivi in ordine inverso rispetto alla prospettazione del ricorso per cassazione. Ciò posto, il secondo motivo è fondato, derivandone il conseguente assorbimento del primo motivo. 1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, è ravvisabile il vizio di extrapetizione soltanto allorquando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è, invece, precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere- dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2017, n. 18830; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8716; Cass., Sez. 5", 22 luglio 2021, n. 21057; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10897; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992). In particolare, poi, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto d'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (tra le tante:

Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23229; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2021, n. 31258; Cass., Sez. 5", 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905; Cass., Sez. 6"-5, 18 maggio 2022, n. 15992). 1.2 Nella specie, come è pedissequamente accaduto anche nel precedente richiamato dal ricorrente (Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992), il giudice di appello non ha ottemperato al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, decidendo su un presupposto giuridico che non era stato oggetto di specifica deduzione e domanda da parte del contribuente.

Infatti, in sede di appello, il contribuente aveva formulato eccezione di prescrizione per una fattispecie dissimile, sostenendo che i tributi portati dalla cartella impugnata fossero diversi rispetto a quelli oggetto della precedente cartella annullata (per vizi formali) in forza della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano il 26 novembre 2013 n. 49/02/2013 e riconoscendo che «ove si trattasse dei medesimi tributi di cui alla vecchia cartella (...) vi sarebbe stata una sospensione della prescrizione dovuta ai tempi del giudizio» (vedasi lo stralcio trascritto in ricorso dell'appello, in ossequio al canone dell'autosufficienza).

Di contro, il giudice di appello ha deciso sull'assunto che i tributi oggetto della causa fossero gli stessi che erano stati oggetto della precedente cartella annullata, con ciò eccedendo la materia del contendere del giudizio di gravame. Infatti, incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice di appello che esamini una questione non espressamente prospettata nei motivi di impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 3", 7 novembre 2017, n. 26305;Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2021, n. 11167; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2021, n. 20009;

Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992).

2. Dunque, valutandosi la fondatezza del secondo motivo e l'assorbimento del primo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara l'assorbimento del primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del gi