Ordinanza — n. 26643/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3974/2019 R.G. proposto da CaYhtnillo Pascale, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Filosa, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92 - ricorrente - contro Consorzio di bonifica integrale comprensorio Sarno "Bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno", rappresentato e difeso dagli avv. Guglielmo Cantillo e Oreste Cantillo con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma Lungotevere dei Mellini, n. 17 - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria della Campania, sez. distaccata di Salerno n. 5954 depositata il 18 giugno 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26643/2022 — snciv · Corte di Cassazione: CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 36, comma 5, della I.r. Campania 25 febbraio del 2003, n.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3974/2019 R.G. proposto da CaYhtnillo Pascale, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Filosa, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92 - ricorrente - contro Consorzio di bonifica integrale comprensorio Sarno "Bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno", rappresentato e difeso dagli avv. Guglielmo Cantillo e Oreste Cantillo con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma Lungotevere dei Mellini, n. 17 - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria della Campania, sez. distaccata di Salerno n. 5954 depositata il 18 giugno 2018.
Udita la relazione svolta nella udienza del 7 luglio 2022 dal Consigliere Stefania Billi RITENUTO CHE il ricorrente propone un motivo di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata, che, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto la legittimità dell'avviso di pagamento n. 4860238956 con cui il Consorzio di bonifica integrale comprensorio Sarno "Bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno" (d'ora in poi Consorzio) gli aveva richiesto il pagamento del contributo di bonifica per l'anno 2016 per il complessivo importo dì € 152,88; la CTR ha affermato l'efficacia e l'opponibilità del Piano di classifica e ritenuto legittima la pretesa impositiva, in mancanza di una specifica contestazione da parte del ricorrente; il Consorzio si è costituito con controricorso; il 10 giugno 2022 il ricorrente ha presentato istanza di rinuncia al giudizio, chiedendo la compensazione delle spese.
CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 36, comma 5, della I.r. Campania 25 febbraio del 2003, n.
4. Si duole che la sentenza Impugnata abbia ritenuto l'efficacia del Piano dì classifica approvato nel 1996, che, invece, era stato abrogato dalla I. regionale citata. Ritiene, in particolare che l'art. 36 della richiamata legge regionale imponeva un termine triennale per l'adeguamento del piano di classifica degli immobili. Non essendo, nella specie, intervenuto alcun adeguamento, sarebbe stato onere del Consorzio provare, non solo la ricomprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza, ma anche il beneficio apportato al fondo.
2. Il giudizio deve essere dichiarato estinto. L'avvocato del ricorrente, munito di procura speciale, in corso di causa ha presentato un'istanza con cui ha dichiarato di volere rinunciare al giudizio.La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo e non richiede l'accettazione delle controparti, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità l'art. 306, comma 1, c.p.c. Tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determina, inoltre, il venire meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. 5, n. 10140/2020, Rv. 657723 - 01, Sez. 5, n. 11033/2019, Rv. 653545 - 01). Le spese processuali devono essere compensate, avendo il ricorrente provveduto a notificare la rinuncia al controricorrente, il quale non avendo nulla opposto si deve ritenere abbia accettato.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.