Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to a subsequent settlement ending the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the cassation appeal filed by Belardini Pasquale S.A.S. against a tax ruling regarding waste disposal fees. The appellant had previously lost at the regional and provincial tax commissions, but a settlement agreement was reached in 2014 between the parties, including the appellant. The court ruled that this settlement extinguished the need for the ongoing litigation, mandating the termination of the proceedings without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 d.lgs. n. 546/1992; When a dispute is resolved by a subsequent agreement, the court must declare the extinction of the proceedings to remove judgments no longer applicable to the parties' relationship.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17472/2014 del ruolo generale, proposto DA BELARDINI PASQUALE S.A.S. DI FRANCESCO DEL GIUDICE & C. (codice fiscale 00013650635) - incorporante per fusione la Aldex S.R.L Watch Factor giusta atto del 3 luglio 2013 per notar Virginia Numeroso - con sede legale in Napoli, alla Via Giovanni Manna n, 22/24, in persona del legale rappresentante pro tempore, Francesco Del Giudice, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall'avv. Vincenzo Bizzarro (codice fiscale BZZ VCN 54L20 B667 U), domiciliato, ai sensi dell'art. 366, co. 2, c.p.c., presso la Cancelleria di questa Corte. - RICORRENTE - Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - CONTRO il COMUNE DI MARCIANISE (codice fiscale 00237550611), in persona del Sindaco pro tempore;
EgurrALIA SUD S.P.A. (codice fiscale 11210661002), in persona del legale rappresentante pro tempore; il TARÌ S.C.P.A. (codice fiscale 02379570613), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATI — per la cassazione della sentenza n. 251/31/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 13 gennaio 2014; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio, celebratasi da remoto in data 26 maggio 2022, svolta dal consigliere Ugo Candia; RILEVATO CHE:
1. con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l'appello proposto da Aldex S.R.L. Watch Factory contro la sentenza n. 452/2/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, la quale aveva, a sua volta, rigettato l'impugnazione proposta da detta società contro la cartella esattoriale n. 071/2012/0024842244/000, con cui era stato chiesto il pagamento della somma di 2.164,88 C a titolo di tassa smaltimento rifiuti per l'anno d'imposta 2011;
2. avverso tale sentenza Belardini Pasquale S.A.S. di Francesco Del Giudice & C. - incorporante per fusione la Aldex S.R.L Watch Factor giusta atto del 3 luglio 2013 per notar Virginia Numeroso - proponeva ricorso per cassazione, notificato, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., in data 27 giugno 2014 al Comune di Marcianise, ad Equitalia Sud S.p.A. ed al Centro Proc. 17472/2014 ric. gen. Ordinanza Pagina 2 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Orafo n Tarì S.C.p.A., formulando quattro motivi di impugnazione;
3. il Comune di Marcianise, Equitalia Sud S.p.A. ed il Tarì S.C.p.A. sono restati intimati;
4. In data 16 marzo 2022 la ricorrente ha depositato memoria con cui, nel dare atto dell'intervenuto accordo transattivo stipulato in data 30 settembre 2014 tra le aziende del Centro Orafo "il Tarì S.C.p.A." ivi compresa la ricorrente, come pure documentato, ha dichiarato di non aver interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo che venisse dichiara cessata la materia del contendere; CONSIDERATO CHE:
5. il sopravvenuto accordo transattivo ha eliminato ogni ragione di contrasto tra le parti e con esso lo stesso interesse al processo, siccome non più idoneo a poter offrire un risultato utile per il contribuente, il che non può che condurre alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, costituendo tale esito l'epilogo proprio previsto dall'art. 46 d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 (v., tra le tante e da ultimo, Cass. n. 5351/2021 e, nello stesso senso, Cass. n. 5098/2022 e Cass. n. 6068/2022);
6. tale approdo del processo non richiede l'accordo delle parti (v. Cass. n. 19568/2017, in relazione al giudizio tributario), dovendo, piuttosto, osservarsi che: -«... l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (Sez. 5, Sentenza n. 19533 del 23/09/2011, Rv. 619044 - 01)» (così Cass. n. 9753/2017); - «si tratta semplicemente di prendere atto del venir meno del fatto generatore del contrasto tra le parti ... come anche di Proc. 17472/2014 ric. gen.
Ordinanza Pagina 3 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - impedire che il regolamento del rapporto resti in ogni caso dettato dalla sentenza di merito impugnata in questa sede, con tutte le conseguenze in ordine all'oggetto del giudicato», il che «impone ... la declaratoria corrispondente alla specificità della situazione di fatto che ne è alla base, ancorché, nel processo tributario, detta situazione si rinvenga dal legislatore conchiusa in seno a una paritetica categoria generale - la estinzione del processo (art. 46 d.
Igs. n. 546/1992) ... caratterizzate dal venir meno della necessità delle attività processuali conseguenti all'introduzione della lite»; - «una siffatta declaratoria prevale su ogni diverso esito del processo, giustappunto in ragione della riscontrata composizione aliunde del contrasto tra le parti, il cui profilo funzionale travolge la sentenza impugnata»; «Si impone pertanto una decisione di tal contenuto che, dando atto della sopravvenienza, equivalga, quoad effectum, a una pronuncia di merito (in tal senso Cass. n. 19161/2007; n. 3311/2000; n. 5476/1999; n. 3075/1997)» (così Cass. n. 19533/2011, richiamata da Cass. n. 9753/2017).
7. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
8. le spese dei tre gradi giudizio vanno interamente compensate tra le parti come da richiesta;
P.Q.M.
la Corte cassa la sentenza impugnata, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese dei tre gradi di giudizio. Proc. 17472/2014 ric. gen. Ordinanza Pagina 4 di 5 Corte Suprema