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Ordinanza — n. 26566/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26566/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26566/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Lombardia n. 1523/2016 depositata il 15/03/2016, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO CHE: 1.La Cel di Savonelli Luigi & s.a.s., in persona del legale rappresentante, unitamente a Savonelli Luigi, in qualità di socio accomandatario, ha impugnato due avvisi di accertamento per la maggiore tassazione per i.r.a.p. e i.v.a. nei confronti della società e per i.r.p.e.f. nei confronti del socio. 2.11 ricorso è stato rigettato in primo ed in secondo grado. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione e si è costituita, con contro-ricorso, l'Agenzia delle Entrate.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26566/2022 — snciv · Corte di Cassazione: All'adunanza camerale del 7 luglio 2022 la causa è stata decisa. CONSIDERATO CHE: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in I. 17 dicembre 2018 n. 136, la contribuente ha chiesto - previa istanza di sospensione - di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. RITENUTO CHE: Sulla scorta della documentazione prodotta si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia è dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in I. 17 dicembre 2018 n. 136.

Parole chiave

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procedura di ricupero d'imposta impugnabilità della decisione di rinvio sottrazione dell'iva sospensione della riscossione fiscale impugnazione di decisioni amministrative esame di cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23486/2016 R.G. proposto da: CEL DI SAVONELLI LUIGI & C SAS e SAVONELLI LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA, V. FLAMINIA 322, presso lo studio dell'avvocato ARSINI CHIARA (RSNCHR82C62H5013), rappresentati e difesi dagli avvocati SILIPO CRISTIAN (SLPCST76A04L682E) e PIARULLI FABRIZIO(PRLFRZ73B10L682T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE ROMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Lombardia n. 1523/2016 depositata il 15/03/2016, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO CHE: 1.La Cel di Savonelli Luigi & s.a.s., in persona del legale rappresentante, unitamente a Savonelli Luigi, in qualità di socio accomandatario, ha impugnato due avvisi di accertamento per la maggiore tassazione per i.r.a.p. e i.v.a. nei confronti della società e per i.r.p.e.f. nei confronti del socio. 2.11 ricorso è stato rigettato in primo ed in secondo grado. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione e si è costituita, con contro-ricorso, l'Agenzia delle Entrate.

4. All'adunanza camerale del 7 luglio 2022 la causa è stata decisa. CONSIDERATO CHE: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in I. 17 dicembre 2018 n. 136, la contribuente ha chiesto - previa istanza di sospensione - di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. RITENUTO CHE: Sulla scorta della documentazione prodotta si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia è dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in I. 17 dicembre 2018 n. 136.

Difatti, dopo la presentazione dell'istanza di definizione agevolata e di sospensione del presente giudizio, l'istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31 luglio 2020 e la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 lugli