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Ordinanza — n. 26281/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to agreed settlement and cessation of dispute matter between tax authority and company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26281/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the subject matter of the dispute ceased following a request for an expedited settlement by the taxpayer. The tax authority confirmed the controversy was resolved, leading the court to order a mutual offset of litigation costs. Consequently, the appeal filed by the agency against the regional commission's rejection was dismissed without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 119/2018; Art. 380 bis.1 c.p.c.: When a party requests and the opposing party confirms the cessation of the dispute matter, the court must declare the subject matter ceased and offset litigation costs, thereby dismissing any pending appeals.

Parole chiave

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cessazione materia contendere definizione agevolata compensazione spese lite ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate IVA anni 2009 2010 Ordinanza Cassazione rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv.
Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
AE impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18630/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Rotamfer s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 146, presso lo studio dell’avv. Ernesto Mocci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Briguglio e Gianluca Boccalatte giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 96/15/16, depositata il 18 gennaio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto : Tributi-Definizione agevolata -Cessazione della materia del contendere. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 96/15/16 del 18/01/2016, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) rigettava gli appelli riuniti proposti dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 133/04/13 della Commissione tributaria provinciale di Verona (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Rotamfer s.r.l. avverso due avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2009 e 2010;

2. AE impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;

3. Rotamfer s.r.l. resisteva in giudizio con controricorso e depositava a sua volta memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente rilevato che Rotamfer s.r.l. ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136 e ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere; 1.1. con memoria datata 11/01/2020 l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che la controversia è stata definita;

2. va, dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lit