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Ordinanza Interlocutoria — n. 26269/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court due to taxpayer's admission of tax payment and need for administrative clarification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26269/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new hearing stage because the taxpayer admitted to adhering to the simplified tax payment definition. The lower court had rejected Porricelli's appeal regarding a payment notice for 2006 taxes, citing regular notification and statutory interest calculations. The court ordered the tax authority to formally confirm the taxpayer's admission and payment status before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 368 c.p.c.; Art. 368-bis c.p.c.: When a party in a tax dispute admits to having adhered to a simplified payment definition and paid outstanding installments, the court must remand the case to the administrative authority to formally verify and record this admission before the judgment can be finalized.

Parole chiave

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tax payment definition simplified tax procedure remand for clarification taxpayer admission administrative verification IRPEF tax liability payment notice validity notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 368 c.p.c.
Art. 368-bis c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3577/2015 R.G. proposto da Porricelli Gino Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio n. 20, presso lo studio Licardo Landolfi e associati, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Landolfi e Sabrina Marotta giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Santo n. 52, presso lo studio dell’avv. Antonio Baccari, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -intimata - Oggetto :

Tributi-Cartella di pagamento -Rinvio. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6067/07/14, depositata il 10 giugno 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 6067/07/14 del 10/06/2014, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Gino Antonio Porricelli avverso la sentenza n. 433/08/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2006; 1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo exart. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 1.2. la CTR rigettava l’appello di Porricelli evidenziando che:

a) le eccezioni concernenti la regolare notifica della cartella di pagamento erano infondate;

b) non vi era alcun obbligo di invio, da parte dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) dell’avviso bonario;

c) gli interessi maturavano in ragione del semplice ritardo nel pagamento ed erano calcolati ex lege;

d) il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento, sicché la stessa era esente dai vizi denunciati e completa di tutti gli elementi previsti dal d.m. 28 giugno 1999;

2. Porricelli impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. Equitalia resisteva in giudizio con controricorso, mentre AE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. CONSIDERATO CHE 1. con memoria del 27/01/2022 il ricorrente deduce di avere aderito alla definizione agevolata della controversia con conseguente regolare pagamento delle rate scadute; 1.1. appare pertanto necessario che l’Amministrazione finanziaria deduca in merito a quanto affermato con la predetta memoria.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo affinché l’Agenzia delle entrate deduca in ordine all’intervenuta definizione