Cassation appeal dismissed for failure to summarize appeal grounds and cite evidence content per autosufficiency principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his extra-accountable income assessment. The taxpayer argued that the lower court failed to evaluate contrary evidence, but the Court found his cassation petition lacked the required autonomy by merely listing documents without summarizing their content or restating the specific appeal grounds. Consequently, the Court ruled that the petition was inadmissible under the principle of autosufficiency, leading to its rejection and the award of costs to the tax agency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 6 c.p.c.; The principle of autosufficiency for cassation appeals requires the petitioner to summarize the content of cited evidence and restate the grounds of the appeal, failing which the petition is inadmissible due to lack of autonomy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 12329/2015R.G. proposto da SOFIA Maurizio Fiorenzo, rappresentato e difes o da ll’ avvocat o Massimo Pajno, elettivamente domiciliato in Roma, via Montaione n. 26, presso lo studio dell’avvocato Simona Latini, giusta procura speciale a marginedel ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilia – sezione staccata di Messina n. 3246 / 02 / 20 1 4 , depositata il 27.10.2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 20 22 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IRPEF, IRAP e IVA - La Commissione tributaria provinciale di Messina respingeva il ricorso proposto da Sofia Maurizio Fiorenzo , esercente l’attività di carrozziere,avverso l’avviso di accertamento per IR PEF, IRAP e IVA , annod’imposta 200 6 , con il quale erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi, sulla base di documentazione extracontabile; - c on la sent enza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigetta va l’appello proposto dal contribuente , ritenendo che i documenti extracontabili erano conosciuti dal contribuente, in quanto rinvenuti presso i locali dell’impresa e/o comunque risultavano allegati al PVC; - l’Ufficio ha correttamente ricostruito induttivamente il reddito del contribuente sulla base dei documenti extracontabili rinvenuti, non potendo l’imprenditore invocare la non corrispondenza al vero delle proprie annotazioni cartacee; - l’annotazione dettagliata di singole somme incassate a titolo di acconto o di saldo, non giustificate da documenti fiscali, i versamenti effettuati dal titolare dell’impresa, privi di giustificazione e di documento fiscale, il rinvenimento di buoni di consegna di pezzi di ricambio non fatturati costituivano tutti elementi certi che evidenziavano gravi irregolarità nella gestione aziendale e legittimavano la ricostruzione dei ricavi e del volume d’affari in modo induttivo, essendo irrilevante appurare se l’accertamento fosse di tipo analitico –induttivo o induttivo puro; -Sofia Maurizio Fiorenzo impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE - C on i l prim o motiv o , il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione degli artt. 115, comma 1 e 116, comma 1 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR valutato le prove contrarie offerte dal contribuente (fatture e registro dei corrispettivi), versate in atti con memoria del 6.02.3013, idonee a smentire le presunzioni su cui si fonda l’avviso di accertamento impugnato; - con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 cod. civ. e 39, comma 1, lett.
d) del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato la valenza probatoria dei documenti contabili prodotti dal contribuente, a fondamento dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fiscale, nel rispetto del principio di inscindibilità delle risultanze dei libri e delle scritture contabili; sostiene, inoltre, che il giudice regionale non avrebbe potuto prescindere dal loro contenuto solo perché era stato utilizzato l’accertamento analitico –induttivo; - i predetti motivi, riguardando entrambi la qu estione della prova del recupero a tassazione dei maggiori ricavi, possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili, per difetto di specificità; - come è stato recentemente osservato da questa Corte, “ In tema diricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui ilricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez.
I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo diricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia delricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione” (Cass.1.03.2022, n. 6769);- il ricorrente si è limitato ad elencare una serie di fatture collegandole ad altrettanti versamenti, riproducendo nel ricorso una parte della memoria in allegato alla quale detti documenti sarebbero stati prodotti in primo grado e gli estremi di annotazione, nel registro dei corrispettivi, di alcune fatture che, secondo l’Agenzia, non sarebbero state né emesse né registrate, ma non ha trascritto nel ricorso, anche solo nelle parti essenziali, il motivo di appello, con il quale avrebbe censurato anche in secondo grado la mancata valutazione della prova documentaleprodotta in primo grado; - tale adempimento risulta va necessario, ai fini della specificità del ricorso, non solo per dimostrare che la doglianza era stata inserita nell’atto di gravame, ma anche per chiarirne la rilevanza, posto che, a fronte di accertamenti extracontabili compiuti dall’Agenzia, il contribuente doveva evidenziare la correlazione analitica tra le specifiche operazioni rilevate dall’Ufficio e le relative puntuali giustificazioni delle stesse; - con specifico riferimento all’omessa valutazione di prove documentali, infatti, è stato chiarito da questa Corte che, per il principio di autosufficienza, il ricorrente ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale o la parte significativa del documento nel ricorso percassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass. 21.05.2019, n. 13625); - in conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna Sofia Maurizio Fiorenzo al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida nella misura di euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-