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Ordinanza — n. 26140/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal judgment for missing pre-hearing debate when audit relies on sector studies and anti-economic conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26140/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision regarding a taxpayer's appeal against a tax assessment. The taxpayer argued the lower court erred by rejecting the requirement for a pre-hearing debate, while the tax agency contended the assessment was valid based on sector studies and the taxpayer's anti-economic management. The court ruled that because the assessment combined sector studies with evidence of anti-economic conduct, the pre-hearing debate was legally required, leading to the annulment of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 10 della l. n. 146 del 1998; Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: When a tax assessment relies on sector studies combined with other elements such as anti-economic conduct, the tax administration is obligated to institute a pre-hearing debate with the taxpayer.

Parole chiave

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tax audit sector studies pre-hearing debate requirement anti-economic conduct evidence tax appeal cassation contraddittorio preventivo procedura fiscale inchiesta per sottrazione d'imposta amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 10 della l. n. 146 del 1998
31814), nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, l'Amministrazione finanziaria è obbligata ad instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente (ai sensi dell'art. 10 della l.
Art. 7 l. n. 212 del 2000
CONSIDERATO CHE -C on i l prim o motiv o , la ricorrente lamenta la violazione de ll’ art. 7 l. n. 212 del 2000 e 42 d.P.R.
42 d.P.R. n. 600 del 1973
212 del 2000 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma1, n.
Art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973
art. 132 cod. proc. civ
5, costituiti dagliindici di antieconomicitàindicati nei precedenti motivi , sui quali si è fondato l’atto impositivo e in considerazione de i quali non era necessario attivare il contraddittorio preventivo; - con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 132 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.U. 3.11.2016, n. 22232
Cass. 5.12.2019, n. 31814
Cass. 19.07.2021, n. 20436
Cass. 29.10.2018, n. 27420
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Testo completo

o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 11010/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro CAPODAGLI Elio, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Mirra, elettivamente domiciliata in Roma, via Gabi 24 presso lo studio dell’avvocato Lucio Grezzi, giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el la Campanian. 9404/08/2014, depositata il 3.11.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 20 22 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La Commissione tributaria provinciale di Caserta rigettava il ricorso proposto da Capodagli Elio , esercente l’attività di intermediario di Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IRPEF, IRAP e IVA prodotti connessi all’editoria, avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP, anno d’imposta 2005, con il quale erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi, desumibili dall’applicazione degli studi di settore; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal contribuente annull ando l’atto impositivo, in quanto emesso in mancanza del preventivo ed obbligatorio contraddittorio; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -il contribuente resiste con controricorso .

CONSIDERATO CHE -C on i l prim o motiv o , la ricorrente lamenta la violazione de ll’ art. 7 l. n. 212 del 2000 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ. ; -con il secondo motivo, denuncia la violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, 2727, 2697 cod. civ. e 12 l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3; - entrambe le doglianze censurano la decisione impugnata per avere ritenuto il legi ttimo l’accertamento per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, mentre la pretesa fiscale non si fonda va esclusivamente sullo scostamento dalle risultanze degli studi di settore, ma anche su diversi indici di antieconomicità della gestione, desumibilidagli elementi dichiarati dallo stesso contribuente, quali la scarsissima reddittività (i ricavi dichiarati ammontavano ad € 19.371,00 e ilreddito d’esercizio era pari ad € 6.584,00 ) , l’eccessiva incidenza deicosti sui ricavi (le spese per carburante , per € 5.862,00 , assorbivano, da sole , l’intero reddito aziendale), la percezione di ulteriori compensi non dichiarati, pari ad € 7.746,00, dalla società Hermes Libri s.r.l., a titolo di provvigioni corrisposte a rappresentante di commercio plurimandatario (mentre il contribuente aveva dichiarato, ai fini dello studio di settore, di essere agente monomandatario); - a fronte dei suindicati elementi presuntivi, confermati dall e risultanze degli studi di settore, spettava al contribuente giustificare la rilevata condotta antieconomica; -poiché l’accertamento non si fondava solo sugli studi di settore, non era l’obbligatorio attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente, non essendo questo previsto in via generalizzata; - con il terzo motivo, denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, costituiti dagliindici di antieconomicitàindicati nei precedenti motivi , sui quali si è fondato l’atto impositivo e in considerazione de i quali non era necessario attivare il contraddittorio preventivo; - con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, essendola motivazione meramente apparente; - per il suo carattere preliminare, va esaminato prima il quarto motivo che è infondato; - l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.

Sez. U. 7.04.2014, n. 8053); - deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaur isce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;- solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

Sez.U. 3.11.2016, n. 22232); - la motivazione della sentenza impugnata non rientra nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto esprime un nucleo di "valutazione autonoma", rispetto al contenuto della sentenza appellata, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, sul piano formale,il proprio obbligo motivazionale; -i primi due motivi – che sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni prospettate – sono invece fondati; -deve ribadirsi che, come ha chiarito questa Corte (Cass. 5.12.2019, n. 31814), nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, l'Amministrazione finanziaria è obbligata ad instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente (ai sensi dell'art. 10 della l. n. 146 del 1998) mentre detto obbligo non opera qualora l'accertamento si fondi anche su altri elementi giustificativi, quali riscontrate irregolarità contabili o antieconomiche gestioni aziendali; - dal contenuto dell’avviso di accertamento , riportato dall’Agenzia delle Entrate nel presente ricorso, si evince chiaramente che l’accertamento, di tipo analitico-induttivo, si è fondato non solo sugli studi di settore (come invece statuito dalla CTR) ma anche sulla condotta antieconomica del contribuente che, nonostante i modesti ricavi dichiarati (che non giustificavano la prosecuzione dell’attività), ha sostenuto notevoli spese per il carburante e ha occultato i redditi percepiti dalla Hermes s.r.l. (desunti dalla dichiarazione mod. 770 presente nella banca dati dell’Anagrafe tributaria; - per quanto riguarda il recupero dell’IVA, invece, il contraddittorio endoprocedimentale è sempre obbligatorio, ma il contribuente deve indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo, dimostrando che non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (ex multis, Cass. 19.07.2021, n. 20436;

Cass. 29.10.2018, n. 27420); -nella specie, il contro ricorrente non ha in alcun modo dedotto come, in mancanza del contraddittorio, il procedimento si sarebbe potuto concludere in maniera diversa e quali ragioni avrebbe potuto in concreto fare valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato; - l’accoglimento del primo e del secondo motivo rende superfluo l’esame del terzo, che resta assorbito; - non essendosi la CTR attenuta ai suddetti principi, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, con riferimento al primo e al secondo motivo, rigettato il quarto e assorbito il terzo , con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR della Campania, in diversa composizione, che dovrà esaminare il ricorso originario nel merito;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso con riferimento al primo e al secondo motivo, assorbito il terzo e rigettato il quarto , cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legitt