Cassation court remands case to new role to integrate tax collection agency into proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new role to ensure the tax collection agency is properly integrated into the proceedings. The original appeal involved a dispute over tax liability following a corporate split, where the Regional Tax Court had previously rejected the appeal based on res judicata. The court decided to remand the case because the tax collection agency was a party in the appellate degree but had not been fully integrated into the current cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 362, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 362, comma 1, lett. b) c.p.c.: The case is remanded to a new role to integrate a party who participated in the appellate degree but was not fully integrated into the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA OnfiRLOOrakiA sul ricorso iscritto al n. 6371/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso I suoi uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro EDIL CM REAL ESTATE srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in forza di procura speciale a margine del controricorso dall'avv. Giorgio Sagliocco pec giorgio.sagliocco@legalmail.it; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 8532/01/15 depositata il 1 ottobre 2015.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 giugno 2022, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giovanni La Rocca;
Letta la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; CONSIDERATO CHE: La Edil CM Real Estate srl, società beneficiaria di una scissione parziale, aveva impugnato la cartella di pagamento per IRES e TARSU del 2004 notificata da Equitalia spa. A fondamento del ricorso, la Edil CM Real Estate srl aveva sostenuto, tra l'altro, che il soggetto passivo di imposta era la società scissa, Edil CM srl, ed erroneamente la cartella di pagamento era stata notificata alla ricorrente, nei confronti della quale, oltretutto, non era stato notificato alcun avviso di accertamento che giustificasse la successiva inizativa per la riscossione.
La CTP Napoli, ritenuto che la beneficiaria fosse obbligata soltanto in via sussidiaria con la società scissa, aveva parzialmente accolto il ricorso, annullando la cartella impugnata limitatamente alla parte avente ad oggetto l'IRES e i relativi interessi. Avverso questa sentenza aveva proposto appello soltanto l'Agenzia mentre Equitalia aveva aderito alle eccezioni e deduzioni da questa formulate. Con la sentenza n. 8532/01/15 la CTR, ritenuto, tra l'altro,' che si fosse ormai formato il giudicato sulla nullità della cartella per vizi propri, a seguito della omessa impugnazione da parte dell'agente della riscossione, ha rigettato l'appello.
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi.Ha resistito con controricorso la società. Ha depositato memoria l'Agenzia delle Entrate. La società ha proposto istanza di rinvio a nuovo ruolo e ha esposto che il Giudice delegato del Fallimento della scissa Edil CM srl aveva escluso dallo stato passivo crediti erariali sino all'importo di euro 7.803.984,27 per duplicazione della pretesa e che la società beneficiaria aveva presentato in autotutela istanza volta alla rideterminazione della pretesa, allegando documentazione in merito.
Questa Corte, con ordinanza 12.10.2021, ha rinviato la causa a nuovo ruolo. L'Agenzia delle Entrate, con istanza 29.42022, ha chiesto la sollecita fissazione del ricorso. RITENUTO CHE: Essendo stata Equitalia Sud spa parte del grado di appello, va disposta l'integrazione del contraddittorio (Cass. sez. 6-5, 31209 del 2021; Cass. sez. 5; Cass. sez. 5, n. 24402 del 2020) ma nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, succeduta ex lege all'agente della riscossione già parte in causa (Cass. sez. un. n. 4845 del 2021); Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo per talle adempimento;
P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione; Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezion