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Ordinanza — n. 26030/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as taxpayers settled the dispute by paying installments under favorable settlement law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26030/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayers settled the dispute by paying all installments. The taxpayers invoked the favorable settlement procedure of Article 6, Paragraph 10 of Legislative Decree 119/2018 to terminate the litigation. The court ruled that these actions met the statutory requirements for case extinction, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10 del d.l. n. 119/2018, convertito con L. n. 136/2018: The favorable settlement procedure allows for the extinction of tax litigation when the taxpayer pays the installments and notifies the authority, thereby terminating the proceedings without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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tax appeal extinction favorable settlement procedure installment payment tax dispute termination Legislative Decree 119/2018 sottrazione dell'iva aliquota IVA ridotta rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10 del d.l. n. 119/2018, convertito con L. n. 136/2018
CONSIDERATO CHE: - nelle more del presente grado di giudizio, i controricorrenti si sono avvalsi della disciplina di favore prevista ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2375/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro MESSINA MARIA e INTERLICCHIA FILIPPO, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Taranto che li rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine al ricorso, pec vincenzo.taranto@pec.ordineavvocaticatania.it ; - controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 3538/18/15 depositata il 18.08.2015;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.05.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca;

RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3538/18/15 pronunciata in data 14/05/2015 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata in data 18/08/2015 e relativa l'avviso di liquidazione n. 20061T021878000 con il quale, in relazione all'atto pubblico di compravendita sitipulato dai sig.ri Filippo Interlicchia e Maria Messina, revocava l'agevolazione IVA al 4%, applicava l'aliquota IVA ordinaria e recuperava a tassazione la presunta maggiore IVA dovuta pari ad C. 60.000,00, con applicazione di sanzioni al 30% ed interessi; si sono costituiti i contribuenti con controricorso;

CONSIDERATO CHE: - nelle more del presente grado di giudizio, i controricorrenti si sono avvalsi della disciplina di favore prevista ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n.119/2018, convertito con I. n. 136/2018 ed hanno proceduto a presentare domanda di definizione della presente lite; - in particolare, gli odierni controricorrenti, in data 2:3/05/2019, hanno presentato telematicamente all'Agenzia delle Entrate la domanda di definizione della presente lite dopo aver proceduto al versamento della prima rata (di tre); - a seguito della comunicazione della fissazione della odierna adunanza camerale, i controricorrenti hanno depositato memoria e la completa documentazione attestante l'avvenuta definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L.119/2018, convertito dalla Legge n. 136/2018, mediante pagamento di tutte le rate entro le scadenze previste, provvedendo a darne notificazione all'Avvocatura dello Stato a mezzo PEC; - l'Avvocatura dello Stato nulla ha osservato in merito; - sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del presente giudizio per avvenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.I.119/2018, convertito dalla I. n. 136/2018; - le spese restano a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. pzyusso dichiara l'estinzione del~ a seguito di definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito con I. n. 136/2018.

Roma Il Presidente Biagio Virgi2c1_ DEPOSITATO IN CANCELLERI