Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26028/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency's appeal, ruling it has jurisdiction over virtual VAT deposit misuse cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26028/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision and allowed the tax agency's appeal regarding jurisdiction over VAT import cases. The agency argued it could audit virtual VAT deposit misuse, while the lower court claimed Customs had exclusive authority. The court ruled that when goods are extracted from a virtual deposit, the tax authority, not Customs, holds the power to assess violations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 50 bis comma 5 d.l. n. 331/1993; 70 d.P.R. n. 633/1972: The tax authority possesses jurisdiction to assess violations related to VAT import when goods are extracted from a fiscal deposit via reverse charge, as the obligation is not strictly customs-related in such scenarios.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT import jurisdiction virtual fiscal deposit reverse charge mechanism tax authority competence Customs authority role fiscal deposit misuse tax assessment power amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 50 bis comma 5 d.l. n. 331/1993
Con l'unico motivo l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 50 bis comma 5 d.l.
70 d.P.R. n. 633/1972
Art. 2729 c.c.
633 del 1972 e degli art. 2729 e 2697 c.c., in relazione all'ad, 360 comma 1 n.
Art. 2697 c.c.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 16459 del 2016
Cass. n. 30538 del 2017
Cass. n. 23674 del 2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21592/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - Rk 4 contro ZINGARO MARIA, - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 253/07/15 depositata il 10.02.2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.05.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca; RILEVATO CHE: Con la sentenza impugnata, la CTR Puglia, decidendo sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, ha confermato la sentenza della CTP Bari che aveva accolto i ricorsi proposti da Maria Zingaro, quale titolare della ditta individale Intimo Più, contro avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006 recanti recupero di IVA all'importazione a seguito della contestazione dell'indebito utilizzo del regime agevolativo connesso al deposito fiscale IVA e, in particolare, l'illegittimo utilizzo dell'istituto di cui all'art. 50 bis d.l. n. 331/1993.

La CTR aveva motivato osservando il difetto di competenza funzionale dell'Agenzia delle Entrate in quanto il soggetto legittimato da accertare violazioni relative alle operazioni c:oncernenti IVA all'importazione era l'Agenzia delle Dogane e non l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo. E' rimasta intimata Maria Zingaro. CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 50 bis comma 5 d.l. n. 331 del 1993, 70 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli art. 2729 e 2697 c.c., in relazione all'ad, 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto l'Agenzia delle Entrate è legittimata ad effettuare controlli per il rispetto degli adempimenti fiscali connessi alla gestione e all'utilizzo dei depositi IVA con conseguente potere di accertamento delle violazioni. Il motivo è fondato.

2. In tema di IVA all'importazione, la competenza all'accertamento e alla riscossione spetta all'Agenzia delle Entrate, qualora, precedendo l'immissione in libera pratica quella in consumo con un certo intervallo temporale, VIVA venga assolta al momento dell'estrazione della merce dal deposito fiscale, mediante il meccanismo contabile del "reverse charge", atteso che non si tratta, secondo la normativa dell'Unione europea, di un'obbligazione doganale, restando la legittimazione attribuita, per economia di procedimento, all'Autorità doganale solo ove l'immissione in libera pratica e quella al consumo coincidano al momento dell'importazione (Cass. n. 16459 del 2016; n. 30538 del 2017; n. 23674 del 2019).

Da ciò, la cassazione di sentenze di merito, simili a quella impugnata nel presente giudizio, che hanno affermato il difetto di competenza funzionale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo l'Agenzia delle Dogane l'unico organo competente ad accertare e riscuotere l'IVA all'importazione, nei casi in cui l'Amministrazione finanziaria aveva proceduto al recupero a tassazione dell'IVA non pagata al momento dell'importazione, in ragione dell'illegittima utilizzazione di un deposito fiscale meramente virtuale. Nella fattispecie in esame vi era stata proprio la contestazione di un uso puramente virtuale del deposito IVA al solo fine di non corrispondere l'IVA all'importazione: secondo gli accertamenti, la merce stazionava nel deposito il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti connessi all'utilizzo del beneficio dell'autofatturazione.

Sulla base di ciò, l'Agenzia delle Entrate aveva effettuato non il recupero dell'IVA all'importazione come tale ma il disconoscimento della detrazione di imposta derivante dall'autofatturazione illegittima, attività che rientra pacificamente nelle sue competenze.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR Puglia che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q. M . La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio. Roma Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA