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Ordinanza — n. 26026/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; tax dispute extinguished by voluntary payment and simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26026/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying tax dispute was extinguished by the parties' agreement to settle via a simplified procedure. The taxpayer had paid the disputed amounts and requested the case be closed, while the tax authority formally requested the same outcome. Consequently, the Court ruled that the litigation was terminated without further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 4 D.L. 148/2017; Art. 46 D.Lgs. 546/1992: When a taxpayer voluntarily pays tax debts and requests closure, and the tax authority concurs, the litigation is extinguished by cessation of the subject matter, terminating the proceedings.

Parole chiave

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cessazione materia contendere definizione agevolata rottamazione cartelle estinzione giudizio compensazione spese omessa regolarizzazione inammissibilità ricorso rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 4 D.L. 148/2017
'rottamazione delle cartelle', ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L.
Art. 46 D.Lgs. 546/1992
Art. 6 comma 2 D.L. 193/2016
546 del 1992, in relazione all'art. 6, comma 2, d.l.n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-5, n. 4167 del 19/02/2020
148 del 2017, cit., prevede l'impegno del debitore, all'atto della dichiarazione, di rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui la stessa si riferisce - dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Sez. 6-5, n. 4167 del 19/02/2020, Rv.
Sez. 6, n. 24083 del 03/10/2018
Sez. 6, n. 24083 del 03/10/2018, Rv.
Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018
Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8046/2016 R.G. proposto da Multimedica Holding s.p.a., in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Leo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, Piazza Santi Apostoli, n. 66 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4121/38/15, depositata il 28 settembre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal Consigliere Andrea Antonio Salemme;

RILEVATO CHE Con la sentenza impugnata, la CTR ha rigettato l'appello della contribuente, confermando pertanto la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato la legittimità dell'atto di contestazione di sanzioni per l'annualità 2006 in ragione di omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura nell'ambito di rapporti infragruppo. Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a quattro motivi. L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Con ordinanza interlocutoria resa ad esito dell'udienza camerale dell'il maggio 2021, rilevata la nullità della notificazione del ricorso all'Agenzia delle entrate, siccome effettuata presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, ne veniva disposta la rinnovazione, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

CONSIDERATO CHE 25- c,trA-z-t- 202 -t L'Agenzia delle entrate, con atto datato tirg:~3=Z23Z2, depositava "istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere", nel quale dava atto avere la contribuente effettuato la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione - effettivamente figurante in atti - ed essere stata altresì "medio tempore" interpellata la Direzione Regionale della Lombardia, la quale aveva comunicato (come da missiva allegata all'istanza stessa) "l'integrale definizione dei carichi tributari costituenti l'oggetto del giudizio pendente": instava, quindi, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.

Con "nota di deposito documenti", depositata in data 7 maggio 2024, la contribuente rappresentava che "il giudizio [...] deve intendersi pacificamente estinto a seguito della richiesta di definizione agevolata per cd. 'rottamazione delle cartelle', ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017, seguita dall'avvenuto regolare pagamento degli importi dovuti", c:ontestualmente allegando la cartella di pagamento, la comunicazione di Equitalia s.p.a. di accoglimento dell'istanza e le quietanze di pagamento delle cinque rate: essa pure instava, quindi, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.

In conseguenza di quanto precede, preso atto della concorde richiesta delle parti anche in punto di spese di lite, deve - ai sensi degli artt. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 6, comma 2, d.l.n. 193 del 2016, conv. con nnod. dalla I.n. 225 del 2016, che, richiamato dall'art. 1, comma 4, d.l. n. 148 del 2017, cit., prevede l'impegno del debitore, all'atto della dichiarazione, di rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui la stessa si riferisce - dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Sez. 6-5, n. 4167 del 19/02/2020, Rv. 657307-01;

Sez. 6, n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607-01), con compensazione tra le parti medesime, come richiesto (e come ritenuto da costante giurisprudenza: cfr. in part. Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968-01, par. 8.3, p.

5) di dette spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese compe