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Ordinanza — n. 26024/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as tax dispute extinguished by voluntary payment and simplified debt resolution procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26024/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished due to the parties' joint request for termination of the tax matter. Both the taxpayer and the tax authority agreed that the dispute ended through a simplified debt resolution process involving voluntary payment of outstanding amounts. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated without assigning costs to either side.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 4 D.L. 148/2017; Art. 46 D.Lgs. 546/1992: When parties jointly request termination of a tax dispute following simplified debt resolution and payment, the court must declare the matter extinguished with mutual cost compensation.

Parole chiave

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tax dispute extinction simplified debt resolution voluntary payment procedure mutual cost compensation cessazione materia contendere rottamazione cartelle tax litigation termination sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 4 D.L. n. 148/2017
esenti da Iva a norma dell'art. 10, comma 1, n.
Art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992
Art. 6 comma 2 d.l. n. 193 del 2016
546 del 1992, in relazione all'art. 6, comma 2, d.l.n.
Art. 1 comma 4 d.l. n. 148 del 2017
esenti da Iva a norma dell'art. 10, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-5, n. 4167 del 19/02/2020
148 del 2017, cit., prevede l'impegno del debitore, all'atto della dichiarazione, di rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui la stessa si riferisce - dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Sez. 6-5, n. 4167 del 19/02/2020, Rv.
Sez. 6, n. 24083 del 03/10/2018
Sez. 6, n. 24083 del 03/10/2018, Rv.
Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018
Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 684/2014 R.G. proposto da Multimedica Holding s.p.a., in persona del legale rappresentante "pro tempore", nella qualità di incorporante di Multimedica 3 Aiecs s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Leo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, Piazza Santi Apostoli, n. 66 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 126/36/13, depositata il 10 ottobre 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal Consigliere Andrea Antonio Salemme;

RILEVATO CHE Alla stregua di quanto emergente dagli atti, in relazione al periodo di imposta 2006, Multimedica 3 Aiecs s.r.l. aveva effettuato prestazioni di servizi nei confronti dell'allora controllante Multimedica Holding s.p.a. esenti da Iva a norma dell'art. 10, comma 1, n. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non fatturate perché non remunerate. L'Agenzia delle entrate aveva emesso avviso di accertamento recante la contestazione dell'omessa fatturazione di operazioni esenti e l'irrogazione delle corrispondenti sanzioni, sul presupposto che, stante la mancata emissione delle fatture, le anzidette prestazioni non erano state computate nel denominatore della frazione del cd. prorata di detraibilità, con conseguente integrale, e non soltanto in ragione del prorata, detrazione dell'Iva effettuata dalla contribuente.

La CTP di Milano aveva accolto l'impugnazione dell'avviso proposta da quest'ultima. La CTR della Lombardia, con la sentenza impugnata aveva, di contro, accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, evidenziando il carattere continuativo e periodico delle prestazioni, in virtù del quale esse dovevano essere ritenute effettuate, e quindi da fatturare, nel corso del medesimo periodo di imposta, e rilevando altresì la perseguita finalità ultima di conseguimento di un'indebita detrazione dell'Iva. Avverso tale sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a tre motivi, illustrati con memoria.

Con ordinanza interlocutoria resa ad esito dell'udienza camerale dell'H maggio 2021, rilevata la nullità della notificazione del ricorso all'Agenzia delle entrate, siccome effettuata presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, ne veniva disposta la rinnovazione, con rinvio della causa a nuovo ruolo. CONSIDERATO CHE L'Agenzia delle entrate, con atto datato 12 gennaio 2022, depositava "istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere", nel quale dava atto avere la contribuente effettuato la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione - effettivamente figurante in atti - ed essere stata altresì "medio tempore" interpellata la Direzione Regionale della Lombardia, la quale aveva comunicato (come da missiva allegata all'istanza stessa) "l'integrale definizione dei c:arichi tributari costituenti l'oggetto del giudizio pendente": instava, quindi, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.

Con "nota di deposito documenti", depositata in data 7 maggio 202/, la contribuente rappresentava che "il giudizio [...] deve intendersi pacificamente estinto a seguito della richiesta di definizione agevolata per cd. 'rottamazione delle cartelle', ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017, seguita dall'avvenuto regolare pagamento degli importi dovuti", contestualmente allegando la cartella di pagamento, la comunicazione di Equitalia s.p.a. di accoglimento dell'istanza e le quietanze di pagamento delle cinque rate: essa pure instava, quindi, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.

In conseguenza di quanto precede, preso atto della concorde richiesta delle parti anche in punto di spese di lite, deve - ai sensi degli artt. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 6, comma 2, d.l.n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016, che, richiamato dall'art. 1, comma 4, d.l. n. 148 del 2017, cit., prevede l'impegno del debitore, all'atto della dichiarazione, di rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui la stessa si riferisce - dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Sez. 6-5, n. 4167 del 19/02/2020, Rv. 657307-01;

Sez. 6, n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607-01), con compensazione tra le parti medesime, come richiesto (e come ritenuto da costante giurisprudenza: cfr. in part. Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968-01, par. 8.3, p.

5) di dette spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.