Court dismisses tax appeal against simplified settlement denial and rejects agency's appeal due to improper party standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the taxpayer's appeal against the tax agency's refusal to grant a simplified settlement, ruling that the payment order was not the first act of tax imposition. Conversely, the court declared the tax agency's appeal inadmissible because it was filed against an individual shareholder rather than the corporate entity that was the original party in the lower court proceedings. Consequently, both appeals failed, resulting in the compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 19 d.lgs. n. 546/1992: The simplified settlement procedure applies only to the first act manifesting the tax claim, excluding payment orders preceded by prior sanction judgments; furthermore, an appeal must be directed against the specific party that was the subject of the lower court judgment to ensure proper procedural standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23774/2010 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro LEONI SANDRO (c.f.LNESDR57A041187B), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bertolini in forza di procura speciale a margine del controricorso con elezione di domicilio in Roma Largo Trionfale n. 7 presso lo studio dell'avv. Mario Scialla; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 340/1/14 depositata il 18 febbraio 2014 e LEONI RISTORAZIONI SNC DI LEONI SANDRO E C. (c.f. 00955340534), in persona del legale rappresentante p.t.
Sandro Leoni, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Bertolini con domicilio presso pec alessandrobertolini@pec.ordineavvocatigrosseto.it ; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. 06363391001), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso I suoi uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12, resistente contro l'atto di diniego della definizione agevolata della controversia tributaria dell'Agenzia delle Entrate notificato 1'11 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 luglio 2022, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giovanni La Rocca;
Letta la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia e il rigetto dell'impugnazione del diniego di definizione agevolata; FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la CTR Toscana ha accolto l'appello proposto dalla Leoni Ristorazioni snc di Leoni Sandro e C. contro la sentenza n. 162/1/12 della CTP di Grosseto che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contro la cartella di pagamento n. 05120110000433400, relativa a sanzioni per il 1992 e il 1993, convenendo in giudizio tanto l'Agenzia delle Entrate quanto Equitalia Centro.
Il titolo era costituito da accertamento definito con sentenze nn. 147 - 148/2010 della CTR Toscana che avevano dichiarato inammissibile per carenza di interesse la riassunzione dell'Ufficio a seguito di rinvio disposto da questa Corte. Con la sentenza impugnata la CTR ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente applicando l'art. 2945 c.c. in forza del quale, in caso di estinzione del giudizio, resta fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo, quindi dal 1994.
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo, nei confronti di Leoni Sandro, che resiste con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso. Nelle more, la Leoni Ristorazioni snc di Leoni Sandro e C. ha proposto istanza di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 respinta dall'Agenzia delle Entrate. La società ha impugnato l'atto di diniego con ricorso notificato 1'11.6.2020. L'Agenzia si è costituita con atto di mera resistenza contro questa impugnazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L'impugnazione avverso l'atto di diniego dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di definizione agevolata della controversia - pur essendo tempestiva in quanto sul termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6 comma 12 del d.l. n. 119/2018 operava la sospensione emergenziale dal 9 marzo all'il maggio 2020 ex d.l. n. 11/2020 e successive proroghe (v. d.l. n. 18/20 e d.l. n. 23/20) - è infondata.L'art. 6 riserva l'applicazione dell'istituto della definizione agevolata ai soli atti impositivi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, citata dalla stessa contribuente, sono quelli che manifestano per la prima volta la pretesa impositiva (Cass. n. 28611 del 2017 e n. 1158 del 2019); tra questi, può rientrare anche la cartella di pagamento quando questa costituisca il primo atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass. sez. un. n. 18298 del 2021).
In questa categoria, però, non può rientrare la cartella di pagamento per cui è causa che è stata preceduta dagli atti di irrogazione delle sanzioni impugnati dalla società con giudizi ormai definiti.
2. Venendo al ricorso con cui l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza emessa dalla CTR toscana, questo è inammissibile in quanto è stato proposto nei confronti di soggetto diverso (Leoni Sandro in proprio) dalla controparte nel giudizio (Leoni Ristorazioni snc di Leoni Sandro e C.). Come eccepito dallo stesso controricorrente, il Leoni non era mai stato parte nel giudizio, promosso dalla sola Leoni Ristorazioni snc di Leoni Sandro e C., contro la quale, quindi, doveva essere proposto il ricorso per cassazione. Con la proposizione dell'impugnazione nei confronti di un soggetto diverso dalla parte processuale difetta la rituale instaurazione del processo, ciò che determina l'inammissibilità del ricorso, restando preclusa l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati in quanto non si può ordinare l'evocazione in giudizio di altri soggetti in una situa2:ione di radicale carenza del rapporto processuale di base (Cass. n. 25779 del 2016; Cass. sez. un. n. 15145 del 2001).
3. Visto l'esito complessivo del giudizio e il rigetto di entrambi i ricorsi, che può assimilarsi ad una reciproca soccombenza, le spese possono essere compensate. p.q.m. rigetta l'impugnazione del diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2108 proposta dalla Leoni Ristorazioni di Leoni Sandro e C. snc; dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate; spese compensate. Così deciso nella camera