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Ordinanza — n. 26015/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax penalty appeal due to taxpayer's death, citing non-transmissibility of administrative sanctions to heirs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26015/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the subject matter of the dispute ceased following the death of the taxpayer, Natola Donato, and his heirs' request for cessation. The heirs argued for cessation based on the non-transmissibility of administrative sanctions to heirs under D.Lgs. 472/1997, while the tax agency resisted the controricorso. The court ruled that administrative sanctions are personal and extinguish upon the taxpayer's death, rendering the appeal inadmissible and expenses unregulated.

Regesto Legislator

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Art. 8 D.Lgs. 472/1997; Art. 2 D.Lgs. 472/1997: Administrative sanctions for tax violations are personal obligations that extinguish upon the death of the taxpayer, precluding their transmission to heirs and terminating the litigation.

Parole chiave

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administrative sanctions non-transmissibility to heirs taxpayer death extinguishment of debt cessation of litigation personal liability principle Cassation inadmissibility responsabilità per debiti ereditari

Disposizioni normative citate

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Art. 8 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
In caso di decesso del contribuente, trova, infatti, applicazione il disposto di cui all'art. 8, d.lgs.
Art. 2 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Col secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 2697 cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
Peraltro, deve altresì trovare applicazione il principio secondo cui il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
artt. 2909 cod. civ
546, degli artt. 2909 cod. civ.
art. 2697 cod. civ
Col secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 22/5/2003, n. 8097
2, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione (Cass., Sez. 5, 22/5/2003, n. 8097;
Cass., Sez. 5, 27/9/2005, n. 18862
Cass., Sez. 5, 27/9/2005, n. 18862; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 3/10/2006, n. 21326
18862; Cass., Sez. 5, 3/10/2006, n. 21326), sicché, una volta che sia documentato il decesso del destinatario delle sanzioni, come nella specie, cessa la materia del contendere (in tal senso Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 15/10/2018, n. 25644
21326), sicché, una volta che sia documentato il decesso del destinatario delle sanzioni, come nella specie, cessa la materia del contendere (in tal senso Cass., Sez. 5, 15/10/2018, n. 25644).
Cass., Sez. 2, 22/10/2021, n. 29577
Cass., Sez. 3, 10/2/2017, n. 3542
Cass., Sez. 3, 20/7/2021, n. 20697
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9798/14 R.G. proposto da NATOLA DONATO, nonché gli eredi NATOLA ANNA MARIA, NATOLA ANTONIA, NATOLA FRANCESCO, NATOLA ANGELO, NATOLA DONATO, NATOLA ANGELA, NATOLA DONATO, tutti rappresentati e difesi dal prof. avv. Giuseppe Maria Cipolla, nel cui studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 134, sono elettivamente domiciliati; 21/ - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - Avverso la sentenza n. 252/23/13 della Commissione tributaria regionale per la Puglia, depositata il 10/10/2013 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/3/2022 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate notificò a Natola Donato un provvedimento di sgravio dei tributi iscritti a ruolo, emesso in relazione a IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno 2002, con il quale annullò i carichi corrispondenti a tributi e addizionali, mantenendo parzialmente quelli relativi alle sanzioni dovute per omessa presentazione della dichiarazione annuale. Impugnato il predetto atto dal contribuente in relazione all'importo delle sanzioni che, per il 2002, sarebbero dovute essere calcolate nella misura minima, in quanto, in seguito alla sentenza della C.T.R. per la Puglia n. 10/23/10, non risultava dovuto alcun tributo, la C.T.P. di Brindisi rigettò il ricorso con sentenze n. 158/2/11, n. 159/2/11, n. 160/2/11, n. 161/2/11, che, impugnate dal medesimo contribuente, furono confermate dalla C.T.R. per la Puglia, che riunì gli appelli, con sentenza n. 252/23/13, depositata il 10/10/2013.

2. Contro la predetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che:

1. Col primo motivo, si lamenta la violazione dell'articolo 68 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., nonché degli articoli 1 e 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all'art. 360, primo comma, numeri 3) e 4), cod. proc, civ., per avere la C.T.R. travisato la portata del giudicato tributario in punto di determinazione delle sanzioni amministrative dovute per omessa presentazione delle dichiarazioni annuali Irpef, Irap e Iva.

2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 1 e 5, d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto dovute le sanzioni in misura proporzionale al tributo, nonostante alcun tributo fosse dovuto in base agli elementi documentali prodotti in giudizio.

3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 1 e 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per avere la CTR riconosciuto, in capo all'Amministrazione finanziaria, il potere di calcolare le sanzioni - dovute per l'omessa presentazione annuale Iva - sulla base dell'imposta indicata dal contribuente a debito nella medesima dichiarazione, in realtà mai presentata, né mai prodotta nei pregressi gradi del giudizio.

4. Con il quarto motivo, si lamenta la violazione degli artt. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, 97, primo comma, Cost e 10, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché per contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. riconosciuto la legittimità del comportamento tenuto dall'Amministrazione finanziaria, la quale, per un verso, aveva rideterminato le sanzioni amministrative per omessa presentazione delle dichiarazioni annuali Iva, parametrandole all'imposta indicata a debito in dichiarazioni mai presentate al fisco, e, per altro verso, aveva omesso di iscrivere a ruolo il tributo, avendo anzi annullato integralmente quelli precedentemente iscritti (compresa l'Iva).

5. Col quinto motivo, infine, si lamenta la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la C.T.R. reso una motivazione apparente o inesistente, in quanto fondata su un'errata ricostruzione dei fatti di causa.

6. Si premette che con memoria inviata il 21 febbraio 2022, Anna Maria Natola, Antonio Natola, Francesco Natola, Angelo Natola, Donato Natola, Angela Natola, Donata Natola, hanno comunicato l'avvenuto decesso del ricorrente Natola Donato, e, costituendosi in giudizio in qualità di eredi, hanno chiesto la cessazione della materia del contendere in ragione della intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in subordine, il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso, in modo tale da consentire loro di dimostrare l'avvenuta rottamazione, da parte del loro dante causa, dei carichi iscritti a ruolo, e, in via ancora più gradata, l'accoglimento del ricorso con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese.

Ciò detto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. In caso di decesso del contribuente, trova, infatti, applicazione il disposto di cui all'art. 8, d.lgs. n. 472 del 1997, che, nel prevedere l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagamento della sanzione, detta un principio di ordine generale in quanto corollario del principio della responsabilità personale specificamente codificato nel precedente art. 2, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione (Cass., Sez. 5, 22/5/2003, n. 8097;

Cass., Sez. 5, 27/9/2005, n. 18862; Cass., Sez. 5, 3/10/2006, n. 21326), sicché, una volta che sia documentato il decesso del destinatario delle sanzioni, come nella specie, cessa la materia del contendere (in tal senso Cass., Sez. 5, 15/10/2018, n. 25644). Nulla deve inoltre disporsi sulle spese, atteso che, come sostenuto da questa Corte con riguardo alle sanzioni amministrative (in tal senso, Cass., Sez. 2, 22/10/2021, n. 29577), ma con principio applicabile anche alle sanzioni tributarie, il sopravvenire della morte della persona destinataria della contestazione, impedisce di procedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati, di talché non vi è luogo a regolare le spese e, pertanto, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale.

Peraltro, deve altresì trovare applicazione il principio secondo cui il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la «ordinaria» dichiarazione di inamissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass., Sez. 3, 10/2/2017, n. 3542, Rv. 642858-01;

Cass., Sez. 3, 20/07/2021, n. 20697).

P.Q.M.

Dichiara cessa