Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 26004/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of standing after company dissolution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26004/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the tax appeal filed by Massimo Toia, former legal representative of the dissolved Delta Power s.r.l., declaring the proceedings inadmissible. The facts show the company was dissolved in 2006, before the tax assessment notices were issued, stripping Toia of any legal standing to represent a non-existent entity. The court ruled that the dissolution extinguished the company's capacity to be sued, rendering the representative's intervention procedurally impossible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2495 cod. civ.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: The dissolution of a company prior to tax assessment proceedings extinguishes its legal capacity, thereby depriving its former representative of standing to initiate or continue the litigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal inadmissibility company dissolution standing legal representative capacity procedural impossibility tax assessment notices estinzione della rendita d'invalidità stralcio dai ruoli esame degli atti fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2495 cod. civ.
Ha rilevato che la verifica era stata effettuata nel termine quinquennale, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., sebbene gli atti impositivi fossero stati notificati oltre il suddetto termine quinquennale alla società e non ai soci.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
art. 2495 cod. civ
Ha rilevato che la verifica era stata effettuata nel termine quinquennale, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., sebbene gli atti impositivi fossero stati notificati oltre il suddetto termine quinquennale alla società e non ai soci.
art. 378 cod. proc. civ
Quest'ultimo dato trova conferma nella memoria illustrativa depositata ex art. 378 cod. proc. civ., datata 18 marzo 2014.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 2 aprile 2015, n. 6743
La norma infatti reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva (Cass., 2 aprile 2015, n. 6743; 21 febbraio 2020, n.
Cass., 21 febbraio 2020, n. 4536
Cass., 29 novembre 2021 n. 37256
Cass., 29 novembre 2021 n. 37256).
Cass., 19 settembre 2019, n. 23365
Cass., 21 dicembre 2018, n. 33278
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 19639-2013, proposto da: TOIA Massimo, c.f. TOIMSM62R07E514W, elettivamente domiciliato in Roma, Via Merulana 234, presso lo studio dell'avv. Cristina Della Valle, dalla quale, unitamente all'avv. Giuseppe Romualdi, è rappresentato e difeso- Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 92/34/2013 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 27.05.2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23.03.2022 dal Consigliere dott.

Francesco Federici FATTI DI CAUSA Massimo Toia, nella dichiarata qualità di ex legale rappresentante ed ex primo socio della Delta Power s.r.I., ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 92/34/2013, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, rigettando l'appello del contribuente, ha dichiarato RGN 19639/2013 Cons e rei) Federici Ajm- l'inammissibilità dei ricorsi introduttivi con cui erano stati impugnati gli avvisi di accertamento, notificati dall'Agenzia delle entrate alla società Delta Power. Da quanto si evince dal ricorso e dagli atti difensivi, all'esito di una verifica condotta da militari della GdF, l'Amministrazione finanziaria notificò alla società quattro avvisi di accertamento, rideterminandc, per le annualità 2004 e 2005, i redditi ai fini Ires e Irap, nonché l'Iva dovuta.

Gli accertamenti, in carenza di contabilità aziendale, non allegata dalla società nella fase endoprocedimentale, erano stati fondati su documentazione extracontabile, in particolare su verifiche bancarie, evidenziando consistenti scostamenti tra l'accertato e il dichiarato. Il Toia, nella specificata qualità di (già) legale rappresentante della Delta Power s.r.I., impugnò gli atti impositivi con altrettanti ricorsi, che la Commissione tributaria provinciale di Milano rigettò con le sentenze nn. 84, 85, 86 e 87 del 2012. Gli appelli propositi dal soccombente, previa loro riunione, furono rigettati con la decisione ora al vaglio della Corte.

Il giudice regionale, dopo aver ricostruito la vicenda, ha ritenute definitivamente acquisita la prova della cessazione e della cancellazione della società Delta Power s.r.l. dal registro delle imprese, avvenuta nel 2006. Ha rilevato che la verifica era stata effettuata nel termine quinquennale, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., sebbene gli atti impositivi fossero stati notificati oltre il suddetto termine quinquennale alla società e non ai soci. E tuttavia essi non potevano essere impugnati dal Toia, quale ex legale rappresentan1:e di una società ormai cessata, per la quale non sussistevano più i poteri di rappresentanza, né avendone egli più interesse.

Ha dichiarato pertanto l'inammissibilità dei ricorsi introduttivi. Il ricorrente ha censurato la decisione affidandosi a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate. Il Toia ha depositato memorie. La Procura Generale, nella persona dell'Avvocato generale Francesco Salzano, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. All'esito della pubblica udienza del 23 marzo 2022, celebrata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, la causa è stata riservata e decisa.

RAGIONI DELLA DECISIONE RGN 19639/2013 Consigfe rel. Federici .4•• Con il primo motivo di ricorso il Toia Massimo ha denunciato la violazione degli artt. 2462, 2495 cod. civ., 75 cod. proc. civ.: ha sostenuto che erroneamente il giudice d'appello ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di legittimazione alla impugnazione degli avvisi di accertamento, a lui notificati quale ex rappresentante legale e socio della Delta Power s.r.I., laddove avrebbe dovuto dichiarare la nullità degli atti notificati ad una società ormai già estinta.

Ciò perché tale nullità era rilevabile d'ufficio «a prescindere anche dalla ammissibilità o meno del ricorso presentato dal ricorrente per violazione dell'art. 2495 C.T.P., essendo nullo l'avviso di accertamento indirizzato a società estinta e notificato all'ex liquidatore e socio». Nell'esplicazione del motivo si sofferma sulla circostanza che la notificazione degli atti impositivi era stata eseguita nei suoi confronti, nella qualità di ex socio ed ex amministratore, così che aveva legittimazione ad impugnare quanto indirizzato alla Delta Power.

Va posto in evidenza che la società risulta cancellata dal registro delle imprese il 31/01/2006 (cfr. i motivi della decisione della sentenza impugnata). Gli avvisi di accertamento sono stati notificati nel 2009 ed indirizzati nei riguardi della società. È peraltro incontes1:ato che i ricorsi avverso gli atti impositivi furono proposti dalla società, con procura alle liti conferita dal Toia nella qualità di legale rappresentante pro tempore. Quest'ultimo dato trova conferma nella memoria illustrativa depositata ex art. 378 cod. proc. civ., datata 18 marzo 2014.

In essa, alla pag. 2, dopo aver riferito della notifica degli avvisi di accertamento diretti alla società e indirizzati alla sua persona, ha dichiarato che il «professionista a cui mi sono affidato ha trascurato di verificare dalla una visura camerale [sic] aggiornata lo stato in essere della persona giuridica omettendo di inserire tele [tale] ESTINZIONE DELLA SOCIETA' nei motivi del ricorso introduttivo effettuato alla C.T.P. di Milano». Ebbene, dal racconto dei fatti e delle circostanze, reso nella memoria illustrativa dal medesimo ricorrente, emerge senza equivoci che agli avvisi di accertamento notificati alla società (ormai cancellata), sono seguiti i ricorsi per cui è causa, introdotti dal Toia nella qualità di legale rappresentante della società medesima, che a tal fine e in tale veste ha conferito procura al proprio difensore.

RGN 19639/2013 Con re rel. Federici Perimetrati i dati oggettivi utili al giudizio, la cancellazione, anche volontaria, della società dal registro delle imprese e la sua estinzione è regolamentata dall'art. 2495 cod. civ. La norma, ratione temporis vigente prevede che «Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società». L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che della norma del codice costituisce una integrazione nei limiti della sua area applicativa, prescrive inoltre che «ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui a quest'articolo ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese».

In ordine all'applicazione temporale della disciplina sul differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società 'questa Corte ha peraltro chiarito che essa opera nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nonché degli altri enti creditori o di riscossione indicati, limitatamente a tributi o contributi. Ciò tuttavia afferisce esclusivamente alle ipotesi nelle quali la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto a partire dal 13 dicembre 2014.

La norma infatti reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva (Cass., 2 aprile 2015, n. 6743; 21 febbraio 2020, n. 4536). Nel caso di specie risulta invece incontestato che la cancellazione della società avvenne il 31 gennaio 2006, così che il differimento quinquennale era inapplicabile, con la conseguenza che -astrattamente- sarebbe stata fondata l'eccezione di nullità degli avvisi d'accertamento diretti nei confronti di soggetto giuridico ormai non più esistente.

RGN 19639/2013 Considie rel. Federici C Tuttavia emerge ex actis un motivo di improcedibilità dell'intero processo introdotto dalla ricorrente, sollevabile d'ufficio anche in questa sede. Se infatti la società era stata cancellata e si era estinta in epoca anteriore alla notificazione dell'avviso di accertamento, neppure il suo ex rappresentante legale (o il suo liquidatore) aveva legittimazione a proporre il ricorso introduttivo (cfr. Cass., 29 novembre 2021 n. 37256). Questa Corte ha infatti avvertito che nel contenzioso tributario la cancellazione della società dal registro delle imprese, con la sua conseguente estinzione, prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto di capacità processuale e dunque il difetto di legittimazione del suo rappresentante (Cass., 19 settembre 2019, n. 23365; 21 dicembre 2018, n. 33278).

Si elimina così ogni possibilità di prosecuzione dell'azione. Il giudice d'appello si è attenuto a questo principio di diritto e il motivo di ricorso risulta dunque infondato. L'improcedibilità del processo per difetto originario di legittimazione processuale in capo al ricorrente travolge il secondo motivo, per l'effetto inammissibile. Poiché sulla questione la giurisprudenza si è formata solo in epoca successiva all'introduzione del giudizio, sussistono i presupposti per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

Etiellia ngsitffit il ricorso trattetitti2131. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il