Cassation court dismisses tax appeal due to settlement via simplified dispute resolution extinguishing the controversy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the underlying dispute was settled through a simplified resolution procedure. The appellant had requested suspension of the proceedings to utilize this mechanism, which was subsequently perfected by the municipality's discharge of the tax debt. Consequently, the court ruled that the controversy ceased to exist, rendering any further judgment unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 360 c.p.c.: The simplified resolution procedure for pending disputes extinguishes the controversy, leading to the dismissal of subsequent appeals due to the lack of interest in a merits decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27166/2016 del ruolo generale, proposto DA F INGE S.R.L.(codice fiscale 05883041005), con sede in Roma, al Viale Luca Gaurico n. 9/11, in persona del legale rappresentante pro tempore, Danieli Olivieri, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dal prof. avv. Nicola Pennella (codice fiscale PNN NCL 63H01 H703 B), con studio in Roma, in Piazza Venezia n. 11. - RICORRENTE – CONTRO R OMA C APITALE (codice fiscale 02438750586), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.
Enrico Maggiore (codice fiscale MGG NRC 70E09 H501 Z), domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina, in Roma, al Viale del Tempio di Giove n. 21. - CONTRORICORRENTE – ICI avverso la sentenza n. 2196/28/2016 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sez. di Roma - depositata il 19 aprile 2016, non notificata; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio svolta in data 11 maggio 2022, dal consigliere Ugo Candia; RILEVATO CHE :
1. con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale del Lazio –Sez. di Roma - rigettava l’appello avanzato da Finge S.R.L. contro la sentenza n. 23350/7/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale aveva, a sua volta, rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento e liquidazione n. 207338348 per il complessivo importo di 389.554,90 €, avente ad oggetto l’insufficiente o tardivo versamento dell’ICI per l’anno 2007 in relazione alle varie unità immobiliari possedute dalla società;
2. avverso tale sentenza Finge S.R.L. proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 18 novembre 2016, formulando due motivi di impugnazione: 2.a. con il primo di essi contestava, in relazione all’art. 360 , co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 74, co. 1, L. n. 342/2000, 1 d.m. n. 701/1994, 2697 e 2700 c.c.; 2.b.con il secondo lamentava, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.;
3. con nota del 23 novembre 2017, la società chiedeva la sospensione del processo e la sua successiva estinzione a seguito di perfezionamento della definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall’art. 11 del d.l. n. 50/2017 e dal regolamento n. 45 del Comune di Roma, approvato in data 31 agosto 2017; 3.a. con successiva nota del 5 giugno 2019, la società ha chiesto la sospensione del giudizio per aver fruito della disciplina sulla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018 e, quindi, l’estinzione del giudizio, allegando copia della domanda di definizione e del versamento della prima rata degli importi dovuti; 3.b. infine, in data 29 aprile 2022 ha depositato il provvedimento di discarico dell’imposta ICI relativa all’anno d’imposta 2007;
4. Roma Capitale resisteva con controricorso e successivamente, con memoria depositata il 29 aprile 2022, ha dato conto e documentato che con nota prot. QB/2002/73853 dell’11 febbraio 2022 aveva comunicato alla società «il provvedimento di discarico delle somme iscritte a ruolo con riferimento alla cartella di pagamento impugnata 0972020013803998600 riferita all’Imposta Comunale Immobili (ICI) relativa all’anno 2007», chiedendo di dichiarare improcedibile il ricorso «per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere» e compensazione delle spese di giudizio;
OSSERVA 4. Alla luce della documentazione prodotta dalla società (copia della domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 e copia della distinta di pagamento della prima rata, trasmesse via pec in data 29 gennaio 2019, con ricevuta di protocollo n. QB/2019/0589086), nonché del provvedimento di discarico dell’imposta depositata dalla controricorrente, va riconosciuta la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 per la definizione agevolata della controversia relativa all’avviso di accertamento n. 207338348, tenuto conto che: a. il giudizio era da ritenersi sospeso fino al 31 dicembre 2020, in ragione della suindicata istanza; b.l’istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31 luglio 2020, anzi s’è perfezionata anche con il discarico dell’imposta; c. la parte interessata non ha presentato l’istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020.
Non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (trale tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721), appena aggiungendo che l’esito del processo impone di cassare la sentenza impugnata (cfr., amplius, Cass. n. 19533/2011, richiamata da Cass. n. 9753/2017).
5. In ragione della dichiarazione di estinzione del procedimento per sopravvenienza della definizione agevolata, le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018(cfr., tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).
6. Il predetto esito del giudizio comporta, inoltre, che non ricorrono i presupposti per imporre il pagamento, in capo alla ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di misura natura latu sensu sanzionatoria, non suscettiva di interpretazione estensiva o analogica (cfr. tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P . Q . M . la Corte cassa la sentenza impugnata, dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere sul suindicato ricorso propost