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Ordinanza — n. 25965/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to client paying taxes and requesting termination of dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25965/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the taxpayer paid all owed amounts and formally requested the cessation of the controversy. The administrative agency had previously won appeals against the taxpayer's challenge to an assessment regarding non-existent transactions, relying on strong presumptions of fraud. The court ruled that since the financial obligation was satisfied and the parties agreed to end the litigation, the legal proceedings terminated with costs borne by the party who advanced them.

Regesto Legislator

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d.l. 24 aprile 2017, n. 50: When a taxpayer pays the full tax debt and requests the termination of the dispute, the tax proceedings are extinguished for cessation of the subject matter of the controversy.

Parole chiave

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cessation of controversy tax payment extinguishment of proceedings tax dispute termination agile procedure request tardivo pagamento delle spese dilazione di pagamento rateizzazione del debito

Disposizioni normative citate

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d.l. 24 aprile 2017, n. 50
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5665 del ruolo generale dell'anno 2017 proposto da: Futura s.r.I., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Porzio, Giuseppe Oliveri e Laura Bove per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio, n. 103, presso lo studio dell'Avv. Romano Pomarici; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 11297/32/2016, depositata in data 9 dicembre 2016; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; considerato che: dall'esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società Futura s.r.l. l'avviso di accertamento n. TF3030102119/2014, con il quale, relativamente all'anno 2010, aveva contestato l'utilizzo di fatture di acquisto e di vendita per operazioni soggettivamente inesistenti; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello, in particolare ha ritenuto che non poteva darsi rilevanza decisiva alla sentenza penale di assoluzione dell'amministratore della società, stante l'autonomia dei giudizi; sussistevano presunzioni gravi, precise e concordanti che dovevano condurre a ritenere sussistente il coinvolgimento della società alla frode perpetrata da terzi e la consapevolezza della medesima; la società, inoltre, non aveva offerta idonea prova contraria; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso;ritenuto che: ai fini della definizione del presente giudizio, va dato atto che la ricorrente ha depositato la domanda di definizione agevolata ai sensi d.l. 24 aprile 2017, n. 50, inviata telematicamente, nonché i modelli F24 dai quali si evince il pagamento integrale degli importi dovuti, nonché memoria con la quale ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere; deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte: dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, il giorn