Italian court dismisses tax appeal claiming tax assessment nullity due to flawed delegation signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a tax assessment notice, ruling the lower court's decision valid. The taxpayer argued the notice was null due to a delegation signature lacking a specific name, a final term, and a signature, but the court found these requirements unnecessary for internal delegation of signature. The court held that identifying the employee's qualification is sufficient for validity and that the taxpayer failed to prove the documents were defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 comma 1 d.P.R. n. 600/1973; Art. 360 c.p.c.: A tax assessment notice may be signed by a delegated employee based solely on their qualification without a specific name or time limit, as the delegation is merely internal and the act remains attributable to the delegating authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
sul ricorso iscritto al n. 28147/2016 R.G. proposto da DI MAGGIO DANIELE rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Coen e dall'Avv. Davide Druda, con domicilio eletto in Roma, piazza Di Priscilla n.4 presso lo studio del primo; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.547/26/2016 depositata il 2 maggio 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 aprile 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, veniva rigettato l'appello proposto da Di Maggio Daniele, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova n. 639/2/2015 avente ad oggetto l'avviso di accertamento per II.DD., IVA e accessori elevato nei confronti del contribuente, esercente attività ausiliarie della intermediazione finanziaria, a seguito di omessa pre- sentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006.
2. Il giudice di appello condivideva la decisione di primo grado, consi- derando legittime le riprese nell'an e nel quantum, in particolare con riferimento alla delega di firma di cui all'art.42 del d.P.R. n.600 del 1973. Avverso tale decisione propone ricorso il contribuente per un unico motivo, cui replica l'Agenzia con controricorso. Considerato che:
3. Con l'unico motivo di ricorso - in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - il contribuente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.42 del d.P.R. n.600 del 1973 perché la delega del capo dell'ufficio emittente l'atto impositivo impu- gnato sarebbe viziata da mancata indicazione nominativa del funziona- rio e dall'omessa previsione del termine finale di esercizio del potere, nonché omessa sottoscrizione con conseguente nullità dell'atto dedotto in giudizio.
4. Il motivo non è affetto da profili di inammissibilità e di infondatezza. La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzio- nario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo de- legante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione in- terna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire an- che mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nomina- tiva, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'im- piegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corri- spondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414 - 01; con- forme Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28850 del 08/11/2019, Rv. 655599 - 01).
5. E' inoltre lo stesso ricorrente a rendere noto che l'Agenzia ha pro- dotto in giudizio la delega e l'organigramma dell'ufficio per assolvere al proprio onere di corretto esercizio del potere (Cass. Sez. 5 - , Ordi- nanza n. 27871 del 31/10/2018, Rv. 651222 - 01; conforme a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24492 del 02/12/2015, Rv. 637837 - 01), ritenuto dalla CTR con un preciso accertamento in fatto idoneo alla prova. L'ul- teriore contestazione di idoneità di tali documenti è poi gravemente viziata da difetto di autosufficienza, come eccepito peraltro anche in controricorso, mancando il ricorrente di riprodurli ai fini di una even- tuale valutazione della decisività della censura.
6. Quanto al profilo della sottoscrizione„ per costante giurisprudenza di questa Corte, l'avviso di accertamento, ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, dev'essere sottoscritto dal capo dell'ufficio, indipendentemente dalla qualifica dirigenziale eventualmente rico- perta, o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato nell'e- sercizio dei poteri organizzativi - cfr. Cass. n. 17400 del 11/10/2012; Cass. n. 18515 del 10/08/2010.
7. Infine, non essendo qui in discussione l'esistenza del potere confe- rito dal titolare della funzione pubblica a colui che ha adottato l'atto, incomprensibile risulta la prospettiva che coltiva la parte ricorrente in ordine alla necessità che l'atto di delega contenga, a pena di nullità, un limite temporale all'esercizio della delega, dal momento che la legge non richiede espressamente detto limite. In ogni caso, la deduzione, come eccepito in controricorso, è anche nuova, assorbente profilo di inammissibilità.
8. Al rigetto del ricorso sulla base di tutto quanto precede segue il re- golamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bi