Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25867/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court annuls regional decision for exceeding remand limits and omitting counter-evidence analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25867/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation annulled a regional tax court decision that had fully overturned a tax assessment. The taxpayer argued the lower court exceeded the scope of a prior remand order by ignoring specific documentary evidence regarding personnel and rental costs. The court ruled that the lower court's failure to analyze this counter-evidence rendered its reasoning logically flawed and violated procedural limits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: A judgment is void if the court of first instance exceeds the limits of a remand proceeding by failing to examine relevant evidence presented by the parties, thereby compromising the logical coherence of its decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment revocation remand limits exceeded omission of evidence logical coherence defect procedural nullity spese d'organizzazione accollo delle spese procedurali costi della campagna

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
15.27 È noto, del resto, che alla stregua della giurisprudenza di questa Corte il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
15.27 È noto, del resto, che alla stregua della giurisprudenza di questa Corte il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 360 c.p
15.27 È noto, del resto, che alla stregua della giurisprudenza di questa Corte il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10480/2014
Cass. n. 27844/2013
Cass. n. 3370/2012
Cass. n. 3370/2012- ." 7.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14965/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrenti - contro CMC PROGETTO S.P.A., già CAGIMAR FINANZIARIA SPA incorporante della SOCIETÀ MONDIALPOL ROMA SPA, in persona del legale rappre- sentante p.t., - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.1827/29/2016 depositata il 6 aprile 2016, notificata in data 18 aprile 2016. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 aprile 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ve- niva accolto l'appello proposto dalla società CMC Progetto S.p.a. av- verso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 167/11/2009 avente ad oggetto l'avviso di accertamento elevato nei confronti della società per IVA, IRES, IRAP e accessori 1999.

2. Le riprese traevano origine da un p.v.c. sulla base del quale venivano recuperati a tassazione costi indebitamente dedotti a fronte di opera- zioni inesistenti e costi non documentati - anche per spese carburante - in relazione all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che sareb- bero state emesse dalla Cagimar Finanziaria S.p.a. - oggi CMC Progetto S.p.a. - e dalla società Gospel nei confronti della Mondialpol e a taluni indebiti ammortamenti.

3. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo deducibili parte dei costi inerenti le fatture emesse dalla Cagimar e dalla Gospel, non- ché riconoscendo in parte l'ammortamento delle spese di manuten- zione e riparazione degli automezzi aziendali e confermando, nel resto, la pretesa fiscale. La CTR con una iniziale decisione accoglieva l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettava l'appello incidentale della contribuente, decisione cassata dalla S.C. con sentenza n.10480 del 2014 con rinvio limitatamente all'affermata inesistenza di organiz- zazione da parte della Cagimar.

4. La CTR, nel giudizio prosecutorio conseguente alla Cassazione con rinvio, accoglieva integralmente la prospettazione della contribuente, ritenendo indimostrata l'inesistenza delle operazioni contestate. Av- verso tale decisione propone ricorso l'Agenzia l contribuentd per un 41 o rz..'.6 a4/2"-y, re. unico motivo, cui Fèrplica • Considerato che:

5. Con un unico motivo di ricorso, l'Agenzia ricorrente deduce - in re- lazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt.112 e 384 cod. proc. civ. nonché della sentenza di Cassazione con rinvio resa nel pro- cesso in data 14 maggio 2014 n.10480, per aver la CTR con la deci- sione impugnata travalicato i limiti fissati dalla Corte per il rinvio pro- secutorio.

6. Il motivo è fondato. La sentenza n.10480/2014 della Corte ha riget- tato tutti i motivi di ricorso con la sola eccezione dell'ottavo, limitata- mente all'affermata inesistenza di organizzazione da parte della Cagi- mar, nei seguenti termini: "15.22 Evidenzia, ancora, la ricorrente un ulteriore profilo di contrad- dittorietà della motivazione, in relazione all'affermata inesistenza di or- ganizzazione da parte della Cagimar, contrastando tale l'affermazione con la produzione documentale e con gli accertamenti dello stesso Uf- ficio (pag. 18 del p.v.c.) che dimostrava l'esistenza di costi specifici di personale dipendente e consulenze e il costo di subaffitto di immobile di proprietà di altra società del gruppo. 15.23 La censura è fondata nei limiti di seguito esposti. 15.24 Ed invero, pare al Collegio che l'omessa considerazione degli elementi documentali relativi ai costi di personale della holding e dei costi relativi all'affitto di beni da parte della Cagimar ha inficiato in parte l'iter motivazionale della sentenza impugnata che, pur muovendo dall'esame dettagliato degli elementi indiziali individuati dall'ufficio per sostenere l'inesistenza delle operazioni fatturate, doveva parimenti farsi carico di esaminare gli elementi probatori di segno opposto che il contribuente aveva prospettato per dimostrare l'esistenza dell'opera- zione, chiarendo, eventualmente, la loro inidoneità a dimostrare l'esi- stenza dell'operazione rispetto alla valutazione complessiva e sistema- tica degli elementi offerti dall'Ufficio. 15.25 Non pare, quindi, potersi revocare in dubbio che la pretermis- sione di siffatti elementi ha incrinato la congruità e logicità della deci- sione, la quale si è fermata all'esame del compendio esposto dall'ufficio affermando più volte che la contribuente "non aveva fornito alcun ele- mento concreto a sostegno dell'esistenza delle operazioni di cui l'Ufficio aveva rilevato l'inesistenza" cfr. sul punto, conf.

Cass. 27844/13-. 15.26 Ma è evidente che gli elementi esposti dalla contribuente appa- rivano, in astratto, idonei a confutare l'affermazione alla quale era per- venuta la CTR in ordine alla mancanza di organizzazione della Cagimar "non avvalendosi di mezzi propri, ma di mezzi e di personale della Mon- dialpol", sicché l'omissione di un attento vaglio degli stessi ha reso la motivazione carente. 15.27 È noto, del resto, che alla stregua della giurisprudenza di questa Corte il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sussiste qualora il giu- dice di merito non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte degli elementi dimostrativi addotti in giu- dizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere l'insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali - cfr.

Cass. n. 3370/2012- ." 7. Pertanto, va tenuto conto del fatto che la CTP ha accolto parzial- mente il ricorso, ritenendo deducibili parte dei costi inerenti le fatture emessa dalla Cagimar e dalla Gospel, nonché riconoscendo in parte 7/z) l'ammortamento delle spese di manutenzione e riparazione degli auto- mezzi aziendali e confermando, nel resto, la pretesa fiscale. Va tenuto altresì conto del fatto che la Corte ha cassato con rinvio la decisione d'appello resa su quella pronuncia limitatamente all'affermata inesi- stenza di organizzazione da parte della Cagimar; la CTR con la sentenza impugnata ha errato nel caducare integralmente l'avviso di accerta- mento impugnato, esorbitando dai limiti del giudizio prosecutorio fis- sato dalla S.C..

8. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto e la sentenza impu- gnata dev'essere cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa com- posizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profil