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Ordinanza — n. 25760/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court for improper application of statute of limitations and apparent reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25760/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding a dissolved company. The agency argued the lower court incorrectly applied the statute of limitations for tax assessments and failed to provide adequate reasoning for denying specific deductions. The court found the lower court's reasoning on the statute of limitations erroneous and its treatment of the company's accounting regime insufficient, leading to the quashing of the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 43 DPR 600/1973; The statute of limitations for tax assessments doubles only upon the filing of a criminal report, not its presentation; judgments must not exhibit apparent reasoning or material defects in motivation.

Parole chiave

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tax assessment limitations apparent reasoning dissolved company accounting transparency Cassation quashing liquidazione aziendale a fini fiscali procedura di liquidazione dei conti deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 43 DPR 600/1973
Art. 57 DPR 633/1972
Art. 331 c.p.p.
633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone uni- camente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs.
d.lgs. n. 74 del 2000
331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua ef- fettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
art. 331 c.p
633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone uni- camente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale n. 247 del 2011
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17586 del 28/06/2019
247 del 2011 (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17586 del 28/06/2019, Rv.
Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232
Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26724/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro SCUTTI ANTONIO - intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'A- bruzzo, sez. staccata di Pescara, n.494/07/2014 depositata 1'8 mag- gio 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 18 maggio 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sez. staccata di Pescara, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia del- le Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provin- ciale di Chieti n.217/3/2012 di accoglimento del ricorso proposto da Scutti Antonio avente ad oggetto l' avviso di accertamento per IRPEF, addizionali e accessori relativi all'anno di imposta 2004.

2. In particolare, nei confronti della società Edilizia Scutti S.r.l. in li- quidazione, veniva accertata l'indebita deduzione dal reddito di im- presa di costi non inerenti. Seguiva l'elevazione dell'avviso di accer- tamento nei confronti del contribuente quale socio della S.r.l., avendo la società optato la tenuta della contabilità per trasparenza. pfVe3>f1i c p —e .nto i a ce cl.'_a-typello c ma - e—rtA 3. Avverso la decisione della CTR propone ricorso l'Agenzia delle En- trate, affidato a cinque motivi, mentre il contribuente non ha svolto difese. Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione, con rife- rimento all'operatività del principio del raddoppio dei termini di accer- tamento, degli artt. 37 commi 24 25 e 26 del d.l. n.223 del 2006 e 43 comma 3 del d.P.R. n.600 del 1973. (i 2 5. Il motivo è fondato, dal momento che il giudice d'appello, a pag.2 della sentenza nei due capoversi compresi tra «Venendo all'esame del potere accertativo (...)» e «(...) il fatto addebitato integri concreta- mente tutti gli elementi costituitivi di uno dei reati di cui a d.lgs. n.74 del 2000» esprime un'autonoma ratio decidendi con riferimento al raddoppio dei termini esprimendo principi di diritto non conformi alla giurisprudenza di legittimità, poiché non è decisivo il fatto che sia sta- ta presentata la denuncia penale.

Infatti, va ribadito che in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone uni- camente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua ef- fettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17586 del 28/06/2019, Rv. 654733 - 01).

6. Il secondo motivo - in relazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. e la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché, dopo aver affrontato la questione della nullità della notifica dell'atto impositivo, avrebbe adottato una serie di considerazioni su questioni estranee al thema decidendum.

7. Il motivo è infondato. Non sussiste la violazione del 112 cod. proc. civ. - per ultrapetizione, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 22400 del 22/10/2014, Rv. 632782 - 01 - perché la CTR accerta che l'appello dell'Agenzia investiva anche la questione della detrazione del costo per operazioni inesistenti e gli effetti del condono IVA, come sintetiz- zato nello stesso svolgimento del processo della sentenza impugnata, mentre la riproduzione dell'atto di appello da parte della ricorrente è incompleta., i- Inoltre, le considerazioni ulteriori compiute dalla CTR circa la legitti- mazione processuale della società estinta e connessa legittimazione di liquidatori ed amministratori attengono a questioni sollevate da parte contribuente, sempre secondo la sintesi compiuta dalla CTR nello svolgimento del processo, sono poi irrilevanti ai fini della decisione della censura, tenuto del fatto che l'estinzione della società non com- porta l'estinzione del debito, né esclude l'azione contro i soci sia come successori sia in proprio.

8. Con il terzo motivo di ricorso in relazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si deduce la violazione e falsa applicazione del- l'art.112 cod. proc. civ. con particolare riferimento alla questione della rappresentanza della società cancellata dal registro delle imprese e della responsabilità solidale del liquidatore e amministratore, perché il reddito è accertato nei confronti della società solo quale presupposto.

9. Il motivo è fondato. L'avviso alla base del presente processo è sta- to emesso era nei confronti del socio per trasparenza proprio in ra- gione al regime contabile prescelto dalla società e la CTR non ne ha in alcun modo tenuto conto, spingendosi su dissertazioni sull'estinzione della società, molto probabilmente poco pertinenti e irrilevanti.

10. Con i motivi 4 e 5, in relazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni circa l'indeducibilità del co- sto delle fatture per operazioni inesistenti e quanto al condono IVA.

11. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto articolati secondo una medesima logica, e sono fondati. Va rammentato che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché gra- ficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inido- nee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la forma- zione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass.

Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., di- sposta dall'art. 54 del d. I. 22 giugno 2012, n. 83, con v. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "mi- nimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "man- canza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente in- comprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

12. Nel caso di specie nell'affrontare le due questioni di merito ogget- to delle censure in disamina la CTR esprime una teoria di principi astrattamente applicabili al caso, ma senza poi calarli nella fattispecie concreta, sia quanto all'indeducibilità dei costi per operazioni inesi- stenti (motivo 4) sia quanto al condono IVA (motivo 5), sostanzial- mente limitandosi a citare la giurisprudenza della Corte di Cassazio- ne, all'ultima pagina della parte motiva.

13. Alla luce di quanto precede, accolti i motivi primo, terzo quarto e quinto del ricorso, rigettato il secondo, la sentenza impugnata dev'es- sere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'A- i bruzzo, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie i motivi primo, terzo, quarto e quinto del ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia.alla Commissione Tri- butaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, in relazi